La sentenza
Segnaliamo la sentenza n. 21272 del 2 novembre 2005 della
Sezione Tributaria della Corte di Cassazione in materia di
IVA e trattamenti estetici nella quale i giudici hanno precisato
che i trattamenti di estetica, non avendo contenuto intrinseco
di prestazione sanitaria medica o paramedica, non sono destinatari
dell’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto.
Irrilevanza della presenza del medico
I giudici hanno ritenuto ininfluente che nell’ambulatorio
nel quale venivano praticati i trattamenti estetici fosse
presente un medico che effettuava la diagnosi e prescriveva
la terapia estetica ritenuta necessaria, concretamente eseguita
da personale paramedico.
I precedenti conformi
Non si tratta di una novità: in passato la stessa Corte
di Cassazione (sentenze n. 7422 e 5984 del 2001 e n. 4987
del 2003) aveva già affermato che sui trattamenti estetici
l’IVA è dovuta, anche se i trattamenti sono stati
eseguiti da personale infermieristico specializzato.
Dott. Mario Petrulli
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