La sentenza
Segnaliamo la sentenza del 24.06.2005 n. 13677 della sezione
tributaria della Corte di Cassazione in materia di ICI e cooperative
agricole, in cui è stato stabilito un importante principio,
con riforma di una sentenza della Commissione Tributaria Regionale
dell’Emilia Romagna.
Il principio
Il principio affermato è che, in materia di ICI - a
norma dell’articolo 9, comma 3-bis, del Decreto Legge
557/1993, convertito nella Legge 133/1994, comma introdotto
dall’articolo 2, comma 1, del Decreto del Presidente
della Repubblica 139/1998 -, deve riconoscersi carattere rurale
alle costruzioni strumentali alle attività agricole
di cui all’articolo 29 del TUIR (Decreto del Presidente
della Repubblica 917/1986), ed alle altre costruzioni strumentali
ad una delle attività connesse indicate nel secondo
periodo dello stesso comma (protezione delle piante, conservazione
dei prodotti agricoli, custodia di macchine, attrezzi e scorte
occorrenti per la coltivazione), nonché ai fabbricati
destinati all’agriturismo.
Ciò comporta, nel caso di costruzioni
di pertinenza di una società cooperativa, non l’automatica
spettanza del beneficio, ma la verifica di un rapporto di
strumentalità o con le attività considerate
agricole dall’articolo 29 TUIR (primo periodo: si veda
anche Cassazione 9760/2003) ovvero con quelle precisate nella
stessa previsione normativa (secondo periodo del ripetuto
comma 3-bis).
La sentenza cassata
La Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna,
con la sentenza n. 90 del 9 dicembre 2003, aveva affermato,
in generale, come “nulla osti a che una cooperativa
di agricoltori svolga attività correlate all’esercizio
normale dell’agricoltura, anche se in possesso di personalità
giuridica autonoma, qualora ciò sia considerato più
conveniente e confacente da parte dei singoli soci della cooperativa,
per cui, ai sensi della normativa richiamata, gli immobili
strumentali all'attività agricola esercitata devono
essere considerati rurali e quindi esclusi dal campo di applicazione
dell'ICI”. Ed aveva, quindi, ritenuto “che, nel
caso di specie, sono rinvenibili le condizioni previste dall’art.
2 comma 3-bis D.P.R. 139/1998 che definisce rurali e, quindi,
esclusi dal campo di applicazione dell’ICI, gli immobili
oggetto della controversia”.
In sostanza, i giudici della Corte di Cassazione
hanno ritenuto erronea la mancata verifica, da parte della
Commissione Tributaria Regionale, della circostanza chel’attività
svolta dalla cooperativa fosse da considerarsi agricola e
fosse presente il carattere strumentale delle costruzioni
oggetto dell’ICI.
Dott. Mario Petrulli
|