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ICI E COOPERATIVE AGRICOLE

La sentenza

Segnaliamo la sentenza del 24.06.2005 n. 13677 della sezione tributaria della Corte di Cassazione in materia di ICI e cooperative agricole, in cui è stato stabilito un importante principio, con riforma di una sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna.


Il principio

Il principio affermato è che, in materia di ICI - a norma dell’articolo 9, comma 3-bis, del Decreto Legge 557/1993, convertito nella Legge 133/1994, comma introdotto dall’articolo 2, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 139/1998 -, deve riconoscersi carattere rurale alle costruzioni strumentali alle attività agricole di cui all’articolo 29 del TUIR (Decreto del Presidente della Repubblica 917/1986), ed alle altre costruzioni strumentali ad una delle attività connesse indicate nel secondo periodo dello stesso comma (protezione delle piante, conservazione dei prodotti agricoli, custodia di macchine, attrezzi e scorte occorrenti per la coltivazione), nonché ai fabbricati destinati all’agriturismo.

Ciò comporta, nel caso di costruzioni di pertinenza di una società cooperativa, non l’automatica spettanza del beneficio, ma la verifica di un rapporto di strumentalità o con le attività considerate agricole dall’articolo 29 TUIR (primo periodo: si veda anche Cassazione 9760/2003) ovvero con quelle precisate nella stessa previsione normativa (secondo periodo del ripetuto comma 3-bis).

La sentenza cassata


La Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna, con la sentenza n. 90 del 9 dicembre 2003, aveva affermato, in generale, come “nulla osti a che una cooperativa di agricoltori svolga attività correlate all’esercizio normale dell’agricoltura, anche se in possesso di personalità giuridica autonoma, qualora ciò sia considerato più conveniente e confacente da parte dei singoli soci della cooperativa, per cui, ai sensi della normativa richiamata, gli immobili strumentali all'attività agricola esercitata devono essere considerati rurali e quindi esclusi dal campo di applicazione dell'ICI”. Ed aveva, quindi, ritenuto “che, nel caso di specie, sono rinvenibili le condizioni previste dall’art. 2 comma 3-bis D.P.R. 139/1998 che definisce rurali e, quindi, esclusi dal campo di applicazione dell’ICI, gli immobili oggetto della controversia”.

In sostanza, i giudici della Corte di Cassazione hanno ritenuto erronea la mancata verifica, da parte della Commissione Tributaria Regionale, della circostanza chel’attività svolta dalla cooperativa fosse da considerarsi agricola e fosse presente il carattere strumentale delle costruzioni oggetto dell’ICI.


Dott. Mario Petrulli

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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