La sentenza
La sentenza n. 18476 del 19 settembre 2005 della sezione I
della Corte di Cassazione si è occupata del pagamento
dell’ICI nel caso di assegnazione della casa coniugale
a seguito di separazione personale, precisando che l’imposta
spetta comunque al proprietario dell’immobile, ovvero
al titolare di altro diritto reale.
La natura dell’assegnazione
La Cassazione ha affermato che il diritto riconosciuto al
coniuge non titolare di un diritto di proprietà o di
godimento sulla casa coniugale, attraverso il provvedimento
giudiziale di assegnazione della casa medesima in sede di
separazione (o di divorzio), riveste natura di diritto personale
di godimento e non di diritto reale (essendo i modi di costituzione
di questi ultimi tassativamente ed espressamente previsti
dalla legge e non rientrando tra essi un provvedimento del
genere: Cass. 22 novembre 1993, n. 11508; Cass. 18 agosto
1997, n. 7680; Cass. 8 aprile 2003, n. 5455): ecco perché
non è soggetto passivo ai fini ICI.
Una precisazione finale
La Corte ha altresì riconosciuto la possibilità
che, in tema di separazione personale dei coniugi (o di divorzio),
il giudice del merito disponga, a carico del coniuge obbligato
al versamento dell’assegno per l’altro coniuge,
o del contributo per il mantenimento della prole, altresì
il pagamento del canone di locazione e degli oneri accessori
relativi alla casa familiare (Cass. 19 marzo 1991, n. 2932;
Cass. 30 luglio 1997, n. 7127).
Dott. Mario Petrulli
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