La nuova norma
La recentissima Legge 2 dicembre 2005 ha convertito il Decreto
Legge 30 settembre 2005 n. 203, recante “Misure di contrasto
all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria
e finanziaria”, il cui articolo 11 quaterdecies, rubricato
“Interventi infrastrutturali, per la ricerca e per l'occupazione”,
al comma 16, prevede che “ai fini dell’applicazione
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, la disposizione
prevista dall’articolo 2, comma 1, lettera b) dello
stesso decreto si interpreta nel senso che un’area è
da considerare comunque fabbricabile se è utilizzabile
a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale,
indipendentemente dall'adozione di strumenti attuativi del
medesimo”.
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La questione
Si tratta dell’annosa questione dell’assoggettabilità
all’ICI dell’area qualificata come fabbricabile
dal P.R.G., in caso di mancata adozione dei piani attuativi.
La questione è legislativamente risolta in senso affermativo,
anche se la Sezione Tributaria della Corte di Cassazione aveva
espresso opinione negativa in diverse occasioni. Recentemente,
con l’ordinanza n. 10062 del 13 maggio 2005, la sezione
tributaria, di fronte ad evidenti incertezze applicative in
materia di ICI ed aree fabbricabili, aveva rimesso la questione
al Primo Presidente della Corte per l’assegnazione alle
Sezioni Unite.
La soluzione del legislatore statale probabilmente
è stata adottata tenendo conto degli aspetti economici
della stessa (leggasi maggiori introiti per le finanza comunali).
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Alcune sentenze
precedenti
Di senso opposto la giurisprudenza precedente: nella sentenza
n. 21573 del 15 novembre 2004 era stata data la seguente massima:
“in tema di imposta comunale sugli immobili (ici), l’articolo
2, comma primo, lett. b), del Decreto Legislativo 30 dicembre
1992, n. 504 - secondo il quale "per area fabbricabile
si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base
agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in
base alle possibilità effettive di edificazione determinate
secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità
di espropriazione per pubblica utilità", - deve
essere interpretato, anche in conformità al principio
di capacità contributiva di cui all’articolo
53 Cost., nel senso che vanno assoggettate ad imposta le aree
che sono immediatamente utilizzabili a scopo edificatorio,
per le quali, cioè, sussiste la possibilità
legale ed effettiva di rilascio della concessione edilizia
al momento dell'imposizione fiscale.
Ne consegue che sono escluse dall'imposta
le aree che, pur essendo comprese nel piano regolatore generale,
non sono effettivamente suscettibili di edificazione a causa
della mancata approvazione dei necessari piani attuativi (particolareggiati
o di lottizzazione), ovvero della esistenza di misure di salvaguardia
adottate dal Comune”.
Per completezza, occorre ricordare che, comunque,
a livello locale, alcune Commissioni Tributarie avevano espresso
una linea interpretativa identica alla nuova disciplina: ad
esempio, la Commissione Tributaria di Brescia, sez. 11, nella
sentenza n. 212 del 2 gennaio 2003, aveva affermato che “considerato
che, ai fini dell’applicabilità dell’ICI,
per area fabbricabile deve intendersi quella utilizzabile
a scopo edificatorio, in base agli strumenti urbanistici generali,
è sufficiente che l’edificabilità del
terreno emerga dalle previsioni di un piano regolatore generale
e non necessariamente da piani particolareggiati”.
Dott. Mario Petrulli
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