Il caso
Come viene sanzionata dal nostro ordinamento l'emissione di
un assegno senza provvista? Può avere qualche rilievo,
ai fini della riduzione o dell'esclusione della sanzione amministrativa,
il cosiddetto fatto scusabile? Risponde a queste domande una
interessante pronuncia della Corte di Cassazione del 24 novembre
2005, n.24842.
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I problemi
in discussione
Ci si è chiesti se sulla banca incomba l'obbligo di
mettere comunque a disposizione del cliente le somme di danaro
per fare fronte alle disposizioni di pagamento mediante assegno
bancario provenienti da quest'ultimo, specie se in passato
la stessa banca ha tollerato situazioni di scoperto di conto
corrente.
La pronuncia della Cassazione
La Cassazione ha innanzitutto ribadito che: "L'obbligo
della banca di mettere a disposizione del cliente una determinata
somma di danaro, cui quest'ultimo abbia la facoltà
di attingere nei modi previsti, nasce solo in dipendenza della
stipula di un contratto di apertura di credito”.
In sostanza, "Dalla tolleranza di una
situazione di scoperto, comunque motivata e ancorché
protrattasi per un consistente periodo, non deriva il vincolo
per la banca di pagare assegni privi di copertura, di tal
che viola il dovere di diligenza media, con conseguente impossibilità
di invocare il fatto scusabile, l'emittente che - anziché
attenersi al dovere di conformare l'andamento del conto al
fine di assicurare che in ogni momento vi sia disponibilità
del denaro necessario al pagamento dell'assegno nei termini
per la presentazione di esso all'incasso - si limiti a fare
affidamento sullo svolgimento di un conto passivo con adempimenti
reiterati, da parte della banca, di ordini di pagamento di
esso correntista, anche in assenza di provvista e nell'ambito
dei limiti di rischio dalla stessa banca precedentemente valutati”.
(Corte di Cassazione - Sezione Prima Civile,
Sentenza 24 novembre 2005, n.24842: Sanzioni amministrative
- Emissione assegno bancario senza provvista - Illecito amministrativo
- Fatto scusabile - Esclusione).
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