La Circolare
n. 15 del 2005
Con la circolare n.15 del 2005, l'Agenzia delle Entrate ha
chiarito alcuni aspetti legati alla detrazione del 19% di
cui all'articolo 15, comma 1, lett. b) del TUIR concernente
gli interessi passivi e relativi oneri accessori sostenuti
in dipendenza di mutui stipulati per l'acquisto dell'abitazione
principale.
In particolare, nella Circolare si afferma
che "In caso di mutuo eccedente il costo sostenuto per
l'acquisto dell'immobile, comprensivo delle spese notarili
e degli altri oneri accessori, l'agevolazione deve essere
limitata all'ammontare del predetto costo, risultante dalla
sommatoria del valore dell'immobile indicato nel rogito, nonché
degli altri oneri accessori, debitamente documentati, connessi
con l'operazione di acquisto. Per determinare la parte di
interessi sulla quale calcolare la detrazione puo'essere utilizzata
la seguente formula: interessi sui quali calcolare la detrazione
= costo di acquisizione dell'immobile x interessi pagati /
capitale dato in mutuo".
La Circolare n. 26 del 2005
Con successiva circolare n. 26 del 31 maggio 2005, la stessa
Agenzia, tornando sull'argomento, ha precisato che "tra
le spese accessorie connesse all'acquisto rientrano, in aggiunta
all'onorario del notaio, anche le spese di mediazione, le
imposte di registro e quelle ipotecarie e catastali".
Per quanto riguarda, quindi, le spese di mediazione si ritiene
che le stesse, qualora risultino da regolare documentazione
fiscale, rientrano tra le voci che concorrono a determinare
il costo di acquisizione dell'immobile e, quindi, in termini
numerici, incrementano la voce "costo di acquisizione
dell'immobile" che costituisce uno dei due fattori del
numeratore nel rapporto "costo di acquisizione dell'immobile
per interessi pagati/capitale dato in mutuo".
La Circolare n. 128/E del 2005
Nella circolare n. 128 del 23 settembre 2005 l'Agenzia ha
affermato che analogo discorso vale tanto per le spese sostenute
per eventuali autorizzazioni del Giudice Tutelare quanto per
quelle affrontate nel caso di acquisto effettuato nell'ambito
di una procedura esecutiva individuale o concorsuale. Infatti,
i costi in questione si pongono in rapporto di stretta connessione
rispetto all'atto di compravendita immobiliare.
Nello specifico, il provvedimento che autorizza
un soggetto (minore, inabilitato, interdetto etc.) alla compravendita
di un immobile e' funzionalmente collegato all'atto da autorizzare.
Pertanto, appare corretto inserire nella voce "costo
di acquisizione dell'immobile" anche i costi sostenuti
per ottenere dal Giudice Tutelare, chiamato in un procedimento
di volontaria giurisdizione, le autorizzazioni richieste dalla
legge per la stipula dell'atto di compravendita. Anche in
questa ipotesi appare corretto includere le relative spese
sostenute nella voce "costo di acquisizione dell'immobile".
Analogo discorso va fatto per quanto concerne
le spese sostenute nei procedimenti di esecuzione individuale
o concorsuale. Anche in questi casi, infatti, i costi sostenuti
e afferenti al trasferimento dell'immobile potranno concorrere
a determinare il valore totale della compravendita.
Per quanto concerne le spese sostenute per
la stipula del contratto di mutuo, come l'onorario del Notaio
con riferimento al contratto di mutuo, l'iscrizione e la cancellazione
dell'ipoteca, l'imposta sostitutiva sul capitale prestato,
sebbene le stesse non afferiscano direttamente all'atto di
acquisto dell'immobile, si ritiene tuttavia che, ai fini della
determinazione della quota di interessi detraibili, possano
essere computate tra gli oneri accessori che concorrono alla
determinazione del costo di acquisto dell'abitazione. Cio'a
prescindere dal fatto che le predette spese, a titolo di oneri
accessori agli interessi passivi, abbiano concorso o meno
ad incrementare, nell'anno di sostenimento, l'importo della
detrazione di cui all'articolo 15, comma 1, lettera b) del
TUIR.
Conseguentemente, i predetti oneri accessori
agli interessi passivi sono detraibili nei limiti del 19%
secondo il principio di cassa. La detrazione, riferita specificamente
a tali oneri, deve essere fruita nell'anno in cui gli stessi
sono sostenuti (presumibilmente nell'anno in cui il contratto
di mutuoe' stato stipulato). Pertanto, qualora l'importo delle
detrazioni sia superiore all'imposta lorda dovuta o al limite
fissato dalle singole norme, l'eccedenza non potra' essere
riportata in detrazione negli esercizi successivi e, quindi,
non potra' assumere rilevanza in periodi d’imposta diversi
da quelli in cui l'oneree' stato effettivamente sostenuto.
Dott. Mario Petrulli
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