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Maria Concetta Cacciola, così come le altre donne prima di lei, sono morte per le gravi lacune del nostro sistema normativo.
Così, Filomena Falsetta, Coordinatrice regionale Sicurezza e Difesa dell’area di Fli “Obiettivo Futuro”, interviene senza mezzi termini in merito all’articolo apparso quest’oggi su Calabria Ora, che riporta lo stralcio della richiesta di revoca – ai sensi della novellata L. 45 del 2001- del piano provvisorio di protezione ed assistenza al quale era stata ammessa la Cacciola, per essersi volontariamente allontanata -si legge nella motivazione – dal domicilio protetto per destinazione ignota.
Ebbene, – osserva Falsetta- se nel caso di Maria Concetta è stato possibile stillare una richiesta di revoca sulla base di un allontanamento della donna dalla località protetta, vuol dire che la legge 45 del 2001 è priva dell’individuazione tassativa delle fattispecie di revoca del programma di protezione; tale grave mancanza – secondo la Responsabile regionale della Sicurezza di Obiettivo Futuro – delinea, di conseguenza, un sistema nel quale l’organo del Pubblico Ministero viene ad esercitare una sorta di discrezionalità illimitata nei riguardi del collaboratore, il quale, una volta ammesso al programma di protezione, ha invece un bisogno assoluto di mantenere il sostegno del Procuratore della Repubblica, senza il cui parere favorevole la Commissione Centrale di protezione deve escluderlo dal programma.
Pertanto – continua – ci troviamo di fronte ad una normativa che nonostante in passato abbia fatto la sua parte nel contrasto della criminalità mafiosa e nell’accertamento delle responsabilità per gravissimi reati, oggi, per come applicata, sconvolge l’impianto costituzionale in ordine all’effettivo significato e alla funzione della collaborazione, introducendo distorsioni profonde nell’amministrazione della giustizia.
Alla luce di ciò – incalza Falsetta – è ragionevole temere che essa determini persino l’inaridirsi del fenomeno della collaborazione processuale.
Soffermandomi sulla richiesta di revoca del programma di protezione della Cacciola per essersi allontanata dal domicilio protetto, è condivisibile che a volte si avverta il profondo desiderio di abbandonare il programma di protezione, ma questo non può mai e poi mai rappresentare un presupposto convalidante della sua revoca, per il semplice fatto che capita molto spesso che il testimone o il collaboratore ad un certo punto voglia staccarsi dal sistema di protezione per diversi e complicati motivi, che risiedono nelle storie personali e familiari.
Ed è proprio in questi momenti di sconforto che lo Stato deve dimostrare ad essi la sua vicinanza attraverso la garanzia della sicurezza, che deve permanere a prescindere da un loro spontaneo e momentaneo distacco dal programma di protezione. E’ in tali casi che lo Stato deve dare prova della forza dei propri apparati.
Pertanto – conclude Filomena Falsetta – Obiettivo Futuro, nell’ambito del settore Sicurezza e Difesa si renderà promotore sul territorio calabrese di azioni rivolte ad evidenziare l’irrimandabile necessità di operare una revisione della Legge 45 del 2001, nel ricordo di Maria Concetta Cacciola e di quelle donne che come lei sono state costrette a cancellare il proprio passato, presente e futuro.
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