Rossano (CS), assolto 45enne dal reato di sottrazione degli obblighi di assistenza familiare

sentenza

Questo post é stato letto 20920 volte!

sentenza
sentenza

Si è concluso innanzi al Giudice monocratico del Tribunale di Rossano, Dott. Guglielmo Labonia, il processo penale a carico del quarantacinquenne residente a Rossano A.S. , assistito e difeso dagli avvocati Ettore Zagarese e Giuseppe Vena.
Secondo la tesi accusatoria l’uomo si era sottratto agli obblighi di assistenza inerenti alla qualità di coniuge nonché per avere omesso e/o parzializzato il versamento dell’assegno di mantenimento di € 300,00 mensili, facendo mancare i mezzi di sussistenza alla ex coniuge ed alla figlia minore e per non aver contribuito alle spese straordinarie nella misura del 50%, importi fissati dal giudice civile.
Gli avvocati Ettore Zagarese e Giuseppe Vena, in favore del loro assistito, avanzavano richiesta di rito abbreviato condizionato all’escussione dell’imputato cosicchè il giudicante ammetteva la celebrazione del processo penale nelle forme richieste e rinviava per l’esame dell’uomo e per la discussione.
All’udienza successiva compariva in aula l’imputato che veniva ad essere interrogato dagli avvocati Ettore Zagarese e Giuseppe Vena nonché dalle altre parti processuali.
Nel corso della discussione il Pubblico Ministero, dott. Leonardo Muraca, richiedeva la condanna alla pena di mesi 6 di reclusione con concessione delle attenuanti generiche.
Gli avvocati Ettore Zagarese e Giuseppe Vena, in sede di discussione, hanno evidenziato in punto di diritto l’insussistenza dell’imputazione formulata atteso che era emerso e provato documentalmente che l’imputato non si era mai sottratto dagli obblighi di assistenza familiare ma che vi aveva provveuto per il tramite di terze persone, chiedendo per tanto l’assoluzione per il loro assistito con la formula più ampia.
All’esito della camera di consiglio il Giudice, in totale accoglimento della tesi sostenuta dagli avvocati Ettore Zagarese e Giuseppe Vena, ha assolto l’imputato dal reato ascrittogli con la formula per non aver commesso il fatto.

Questo post é stato letto 20920 volte!

Author: Cristina

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *