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Il giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Rossano, dott.ssa Margherita Letizia Benigno, accogliendo la tesi difensiva dell’avvocato Ettore Zagarese e dell’avvocato Giuseppe Vena ha prosciolto R.M.A. classe 1983 e F.M. classe 1939, entrambe di Cariati, dall’accusa del reato di calunnia con la formula perché il fatto non costituisce reato.
Le donne erano state deferite presso la Procura della Repubblica della Citta bizantina perché, i Cariati il 10.01.2009, accusavano falsamente pur sapendola innocente un’infermiera, del reato di omicidio colposo, ovvero di aver cagionato la morte del loro congiunto – rispettivamente padre e marito – (somministrando due fiale di dopomina in soluzione fisiologica da ml. 250 in soggetto con ipotensione arteriosa in atto), in modo che venisse instaurato un procedimento penale a suo carico, quando in realtà dalla perizia del consulente tecnico d’ufficio , a cui era stato conferito l’incarico da parte dell’Autorità Giudiziaria , per l’espletamento dell’esame autoptico e per accertare se vi fosse colpa professionale nella condotta tenuta dal personale sanitario e parasanitario, emergeva che la condotta dell’infermiera era stata adeguata sia con riferimento alla rapidità ed alla diagnosi che alle terapie e che l’evoluzione sfavorevole ovvero lo shock criogeno irreversibile era stata favorita dalle patologie preesistenti della vittima.
All’udienza preliminare le donne erano assistite e difese dagli avvocati penalisti Ettore Zagarese e Giuseppe Vena, entrambi del Foro di Rossano, quali in sede di arringhe si opponevano alla richiesta di rinvio a giudizio formulata dal Pubblico Ministero , dott. Vincenzo Quaranta, sostenendo che nella fattispecie in contestazione, nell’azione penalmente rilevante delle due donne, mancava la presenza dell’elemento soggettivo ossia del dolo richiesto affinchè potesse configuarsi il reato di calunnia atteso che le stesse avevano agito in
unostato emotivo menomato poiché provato dalla perdita del proprio congiunto e quindi senza l’elemento dell’intenzionalità dell’incolpazione cosicchè avanzavano richiesta di assoluzione delle due donne perché il fatto non costituisce reato.
Il Giudice valutato tutto il materiale probatorio versato agli atti in accoglimento della tesi difensiva degli avvocati Zagarese e Vena emanava sentenza di proscioglimento assolvendo le due donne perché il fatto non costuisce reato.
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