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Ieri la Rai ha diffuso una propria precisazione in merito al canone speciale richiesto alle aziende per il possesso del pc:
“Con riferimento alla questione relativa al pagamento del canone di abbonamento alla tv, si precisa che le lettere inviate da Rai non si riferiscono al canone ordinario (relativo alla detenzione dell’apparecchio da parte delle famiglie) ma si riferiscono specificamente al cosiddetto canone speciale cioe’ quello relativo a chiunque detenga -fuori dall’ambito familiare (es. Imprese, societa’, uffici)- uno o piu’ apparecchi atti o adattabili alla ricezioni di trasmissioni radiotelevisive. Cio’ in attesa di una piu’ puntuale definizione del quadro normativo-regolatorio”.
Cerchiamo di definirlo questo quadro normativo facendoci aiutare dal nostro Avvocato Tributarista Francesco Molinari , una delle colonne portanti del nostro gruppo di Cosenza che nella sua pagina Facebook scrive :
In merito alla campagna ” terroristica” messa in campo dalla RAI sulla richiesta di estendere l’obbligo di parare il così detto…Abbonamento Speciale…per il possesso di apparecchio Tv e/o Radio ad ogni tipo di apparecchio..adatto o adattabile alla ricezione del segnale televisivo, vorrei sgombrare il campo da ogni dubbio sulla illegittimità di tali richiesta..mettendo a disposizione di tutti..il mio parere legale utilizzabile per l’opposizione in caso di richiesta e per convincervi, spero, ad opporvi ad ogni richiesta di tale natura perché il cittadino non è uno schiavo o una mucca da mungere a piacere
La richiesta avanzata dalla RAI, lo ribadisco illegittima, vorrebbe trovare ancoraggio in una interpretazione malevola, perché in suo favore, fatta dalla RAI di una norma antecedente alla nascita della repubblica che, a suo dire, dovrebbe regolare l’applicazione del canone di abbonamento TV.
Tale norma, precisamente l’articolo 1 del RDL 21 febbraio 1938, n. 246, stabilisce (..sì, perché in Italia ancora esistono vecchie leggi..come simulacri su cui si innestano nuove norme ..uno dei tanti motivi perché andrebbe rivoltata come un calzino questa NOSTRA Italia) per cui : ” il detentore di “(…) uno o più apparecchi atti od adattabili alla ricezione delle radioaudizioni è obbligato al pagamento del canone di abbonamento ..”
Sennonché, fanno finta i Dirigenti RAI di non sapere, che nel frattempo il Popolo Italiano si è data una Costituzione.
A suo tempo, l’Agenzia delle entrate interpellata a tal proposito (risoluzione n. 102/E del 19 marzo 2008) da una associazione dei consumatori, aveva risposto affermando che : “la soluzione della problematica…[…]…è correlata e successiva alla individuazione degli apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni televisive”, in perfetta sintonia con una corretta interpretazione del dettato della Legge.
In RAI dimenticano inoltre che, come effetto certamente a loro sgradito e provocato dalla trasformazione di un tale balzello in tributo..cioè una prestazione patrimoniale imposta non legata al servizio reso..che ci obbliga a pagarlo , e contrariamente a prima, a prescindere dalla visione o meno dei programmi RAI, è intervenuta la Corte Costituzionale con una sentenza , ( 26 giugno 2002, n.284) con cui si è stabilito come : ” … il collegamento dell’obbligo di pagare il
canone alla semplice detenzione dell’apparecchio, atto o adattabile alla ricezione anche solo di trasmissioni via cavo o provenienti dall’estero (…), indipendentemente dalla possibilità e dalla volontà di fruire dei programmi della concessionaria del servizio pubblico, discende dalla natura di imposta impressa al canone, che esclude ogni nesso di necessaria corrispettività in concreto fra obbligo tributario e fruizione effettiva di servizio pubblico. (…).”.
Questo vuol dire, in parole semplici, che per il fatto di essere , il canone di abbonamento alla
televisione, configurato come “imposta” e non come “tassa”, significa che deve sottostare alle limitazioni previsti dalla stessa Costituzione per cui..nessuna prestazione patrimoniale può essere imposto se non per legge…
In conclusione, l’art. 1 del vecchio Reale Decreto sopra richiamato e a cui la RAI fa riferimento per terrorizzare i cittadini deve essere inteso come…fino a che il Parlamento/Ministero non emanerà una Legge/ Provvedimento legislativo con cui verranno identificati gli apparecchi per il cui possederli fa estendere l’obbligo al pagamento del Canone RAI..nessuno può esserne obbligato al pagamento…per il solo fatto che, lo strumento, sia adatto o adattabile alla ricezione dei canali televisivi. Ad oggi solo gli apparecchi TV e le Radio sono stati individuati dalla Legge.
Francesco Molinari.
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