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Esce indenne il Comune di Morano Calabro dalla causa di risarcimento danni avanzata contro l’Ente da alcuni cittadini del borgo presso il Tribunale di Castrovillari. E’ stata, infatti, rigettata con sentenza, Giudice Dott. A. Pazzaglia, la domanda di risarcimento danni che i proprietari di un terreno, sito nell’area P.I.P. del Comune di Morano, avevano avanzato contro l’Ente per € 36.000,00 oltre spese di giudizio, legali e processuali con ripristino della situazione quo ante a spese e carico del Comune di Morano, il tutto, al fine di ottenere ristoro dei danni provocati, a loro dire, ad un antico uliveto e al relativo terreno di loro proprietà.
Il terreno in questione, non espropriato dall’ente comunale, sarebbe stato coinvolto nelle opere di urbanizzazione dell’area P.I.P. e quindi attraversato abusivamente dalle tubazioni, sotto traccia, predisposte per la regimentazione delle acque bianche in c.da Cornale. L’ente, difeso dall’avv. Livio Faillace, è riuscito a dimostrare non solo l’estraneità dell’Ufficio Tecnico e degli organi apicali del Comune rispetto alla vicenda ma soprattutto l’esecuzione arbitraria da parte dell’impresa appaltatrice di opere a lei mai commissionate da parte del Comune stesso e dai suoi uffici tecnici, opere non previste né nel progetto esecutivo, né nel contratto di appalto.
La documentazione di parte, inoltre, ha dimostrato in corso di causa, con foto antecedente ai lavori eseguiti al P.I.P. di Morano, come non vi fosse nessun uliveto in questione ma la presenza di semplici roverelle, quindi in sostanza l’assenza del presupposto risarcitorio e l’assenza di questo famoso uliveto di cui si chiedeva il risarcimento e che in effetti non c’era mai stato.
“La sentenza è interessante – dichiara l’avv. L. Faillace – perché esclude la culpa in vigilando dell’Ente appaltatore il quale, tramite il Direttore dei lavori di allora del Comune, resosi conto dell’accaduto, pensò bene di sospendere i lavori proprio a causa della difformità rilevata rispetto al progetto esecutivo del Comune, progetto cui l’impresa si sarebbe dovuta attenere scrupolosamente nell’esecuzione dell’appalto senza attraversamenti arbitrari di terreni altrui” .
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