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Il Trbunale di Rossano in composizione di giudice monocratico penale, giudice dott.ssa Antonella Mastroianni, accogliendo la tesi difensiva sostenuta dagli avvocati Ettore Zagarese e Giuseppe Vena, ha dichiarato il non doversi procedere nei confronti del quarantenne coriglianese S.F. imputato dei reati di lesione aggravata e minacce.
L’uomo era stato tratto a giudizio presso la locale Procura del Tribunale di Rossano a seguito di denuncia sporta dalla moglie perché in Corigliano Calabro in data 24.07.2006, nel corso di una lite colpiva con un bastone la propria coniuge , cagionandole delle lesioni personali consistite in policontusioni con escoriazioni ed echimosi diffusi a tutto il corpo e stato di agitazione refertate dall’Ospedale di Corigliano Calabro a cui la donna si era rivolta per essere medicata.
Nonchè, era chiamato a rispondere anche del reato di minaccia perché nel corso della lite minacciava di un male ingiusto la donna dicendole che era un assassino e che l’avrebbe ammazzata.
All’udieza dibattimentale l’uomo era assistito e difeso dagli avvocati Ettore Zagarese e Giuseppe Vena, entrambi del Foro di Rossano, i quali – unitamente al Pubblico Ministero , dott.ssa Mariagrazia Caliò – provvedevano ad interrogare la donna ponendole una pluralità di domande volte a ricostruire quanto accadutole.
Durante l’esame della donna emergeva che in realtà il marito aveva aggredito la moglie non con un bastone bensì con le mani eche la scena era avvenuta in una camera al buio cosicchè la donna non aveva mai visto l’uomo impugnare il bastone ma lo aveva solo pensato mentre in realtà i colpi sferrati furono a mani nude cosicchè gli avvocati Ettore Zagarese e Giuseppe Vena facevano rilevare al giudice che il reato contestato all’uomo doveva essere inquadrato nella forma semplice e non aggravata e che lo stesso non era perseguibile d’ufficio bensì a querela di parte e poiché la donna durante l’esame aveva manifestato la propria volontà non punitiva nei confronti del coniuge volendo rimettere la querela, avanzavano richiesta di non doversi procedere in favore dell’uomo per i reati a lui contestati.
Il Pubblico Ministero si associava a quanto sostenuto dagli avvocati Ettore Zagarese e Giuseppe Vena cosicchè il giudice valutata la volontà della donna di rimettere la querela nonché il verificarsi dei fatti con la sua deposizione, accoglieva quanto sostenuto dai legali derubricando il fatto in semplice e non aggravato e dichiarando il non doversi procedere nei confronti dell’uomo.
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