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Da quando è entrata in vigore la normativa che disciplina l’accessibilità e l’abbattimento delle barriere architettoniche (Legge 13/89) c’è stata una corsa, da parte di privati e soggetti pubblici, per consentire ai soggetti svantaggiati di muoversi più agevolmente riuscendo così a fruire più facilmente dei propri diritti primo fra tutti quello della mobilità. Le leggi che nel corso degli anni hanno normato l’abbattimento delle barriere architettoniche hanno anche previsto i termini e le modalità con cui deve essere garantita l’accessibilità ai vari ambienti, con particolare attenzione ai luoghi pubblici. In questo panorama, in cui vi sono norme tecniche molto precise e vincolanti che spesso non vengono applicate, come sempre il distretto sanitario Tirreno spicca in senso negativo. La denuncia, infatti, viene dal Tribunale per i Diritti del Malato dell’Alto Tirreno Cosentino che punta il dito, ancora una volta, contro il suo direttore Giuliana Bernaudo per provvedimenti che il TDM assume abnormi e perseveranti nonostante le denuncia già precedentemente avanzata. “Il polo sanitario ASP di Diamante è davvero un esempio emblematico di tale lungimiranza (negativa) della Bernaudo la quale, certamente senza neanche aver effettuato un sopralluogo, ha ritenuto opportuno piazzare l’ufficio dei servizi sociali in un punto assolutamente non raggiungibile da parte di chi non deambula o comunque ha grosse difficoltà a farlo. L’ufficio degli assistenti sociali, infatti, si trova al primo piano dello stabile del polo sanitario ASP in cui non esiste un montacarichi o un ascensore che possa abbattere, così, le barriere architettoniche ivi presenti. – così interviene l’avv. Domenico Oliva referente del TDM – E’ evidente che alla Bernaudo non interessano i diversamente abili ed è per tale motivo che non ha la minima idea di cosa significhi rispettare i tre livelli di qualità della Accessibilità, Visitabilità e Adattabilità previsti dal D.M. 236/89. Ci sono delle barriere architettoniche? La Bernaudo cosa fa? Anziché essere parte attiva nella loro eliminazione ne amplifica l’esistenza spostando i servizi sociali dal piano terra al primo piano per essere sicura che le barriere sortissero meglio il loro effetto negativo nei confronti di anziani, disabili e categorie protette. Per fortuna la legge n. 104 del 1992 (legge quadro sull’handicap) si occupa, in alcuni commi delle barriere architettoniche, introducendo tutele in diversi campi (sanità , assistenza, scuola, formazione, lavoro, trasporti, giustizia, ecc.). Mentre, però, lo scopo della normativa è quello di evitare che le persone con disabilità possano essere escluse dal godimento di servizi, prestazioni e opportunità ordinariamente goduti da ogni cittadino, la Bernaudo, evidentemente, ha una sua idea di disabilità e di godimento di servizi da parte di chi è portatore di disabilità. Sicuramente la Bernaudo fornirà una delle sue solite risposte molto esaurienti e molto politiche ma una cosa è certa: è evidente che per restare alla guida di un distretto sanitario di oltre 100 km di estensione bisogna avere le caratteristiche da lei possedute.”
• Legge n. 41 del 28 febbraio 1986 (Legge Finanziaria 1986). Attuativo della Legge in questione
imponeva agli Enti Locali territoriali, allo Stato, agli Uffici periferici dello Stato, agli Enti Pubblici, di dotarsi di un piano per l’abbattimento delle barriere architettoniche e di destinare a tal fine una quota annuale del bilancio d’esercizio;
• D.P.R. n. 503 del 24 luglio 1996.
Disciplina l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici pubblici, con particolare riferimento all’accessibilità diretta ai servizi. Regolamenta anche le soluzioni che la pubblica amministrazione deve adottare per garantire comunque l’accesso ai servizi erogati alla popolazione;
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