Cosenza, l’UAC interviene sul regolamento in materia di specializzazione pprovato dal CNF

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In data 24 settembre 2010 il CNF ha approvato il regolamento per il riconoscimento del titolo di avvocato specialista.
Ebbene, l’Unione Avvocati di Cosenza ritiene che il regolamento approvato dal CNF in materia di specializzazioni sia un atto manifestamente illegittimo ed arbitrario per i seguenti motivi.

In via preliminare, se proprio di specializzazioni si doveva parlare, occorreva farlo nella sede più opportuna, vale a dire il Congresso Nazionale forense di Genova, l’unico a poter legittimamente esprimere la volontà unitaria dell’avvocatura.
Ad avanzare tali osservazioni non è solo l’UAC, ma anche importanti ordini forensi (Firenze, Bari, Palermo, Napoli), e ciò vuol dire che il regolamento del CNF non è frutto di un’unitaria condivisione dell’avvocatura.

Un altro nodo da affrontare è se il CNF abbia o meno potere regolamentare sull’avvocatura e sulle modalità di esercizio della professione.
L’UAC ritiene di NO, in quanto nel sistema vigente nessuna norma primaria attribuisce al CNF potere regolamentare, e quindi il potere di emanare atti normativi generali (come i regolamenti) valevoli per tutta l’avvocatura; ciò significa che v’è l’irrinunciabile necessità di un fondamento legislativo, che attualmente manca.

Al CNF, pertanto, è stato riconosciuto, da alcune sentenze del TAR LAZIO, un potere regolamentare solo ed esclusivamente in materia di deontologia, un potere che, per sua stessa natura, non può estendersi ad altri settori della professione forense: il grave rischio che si corre è dunque quello di confondere il potere regolamentare con quello normativo, competendo, quest’ultimo, in via esclusiva al legislatore.

Un’ulteriore problematica da evidenziare è se il regolamento approvato dal CNF abbia effettivamente contenuto e natura di regolamento.
Anche in tal caso, l’UAC ritiene che il deliberato del CNF non abbia contenuto di regolamento, in quanto quest’ultimo è una fonte normativa secondaria, diretta a disciplinare le regole imposte da una norma primaria.
Ebbene, il regolamento del CNF in materia di specializzazioni non fa altro che disciplinare fenomeni del tutto sconosciuti alla legge. La legge professionale, infatti, non conosce affatto il fenomeno delle specializzazioni, che attualmente si trova disciplinato solo nell’art. 8 del DDL di riforma della professione forense, all’esame del Senato.
Il CNF, ben consapevole di quell’art. 8 ha pensato tuttavia di muoversi a prescindere dall’approvazione della legge di riforma della professione.
Ancora, un regolamento non può fissare specializzazioni, nominare i membri delle commissioni, attribuire o revocare il titolo di specialista ecc. Un atto del genere non lo potrebbe emanare nemmeno il Governo in assenza di una legge delega!..Come può pensare di farlo il CNF?

Avv. Filomena Falsetta
(Presidente UAC)

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Author: Consuelo

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