Questo post é stato letto 22840 volte!
E’ illegittima l’ipoteca iscritta da Equitalia S.p.a., su un bene immobile conferito in un fondo patrimoniale istituito nell’interesse della famiglia del Contribuente, se il debito tributario non è inerente ai bisogni di questa.
E’ quanto statuito dalla Corte d’Appello di Catanzaro, con la sentenza numero 999, del 1 Ottobre 2012 con la quale, nel rigettare l’appello proposto da Equitalia S.p.a. avverso la sentenza resa dal Tribunale di Cosenza nel 2006 , ha altresì condannato la società di riscossione al pagamento delle spese processuali.
Nella fattispecie, è accaduto, che il Concessionario per la riscossione aveva iscritto ipoteca su un’immobile di proprietà del contribuente per crediti IRPEF e ILOR relativi all’attività di una S.n.c. di cui era socio.
“Il principio di diritto, espresso dalla sentenza è di estrema importanza, ha affermato l’Avv. Fernando Scarpelli delegato ADUSBEF cui si era rivolto il contribuente, perché costituisce per le famiglie un solido argine contro gli abusi e le vessazioni che sempre più spesso caratterizzano l’azione delle società di riscossione. Con esso infatti si ribadisce che il divieto di esecuzione forzata sui beni del fondo patrimoniale, non è limitato ai soli crediti (estranei ai bisogni della famiglia) sorti successivamente alla sua costituzione, ma vale anche per i crediti sorti anteriormente”.
Questo post é stato letto 22840 volte!