Corigliano (CS), condannato 45enne a 10 mesi per stalking

sentenza

Questo post é stato letto 23750 volte!

sentenza
sentenza
Il Giudice del Tribunale di Rossano, dott.ssa Rossella Gallo, ha condannato a 10 mesi di reclusione accogliendo la richiesta del P.M. dott.ssa Raffaella Mancini e degli avvocati Ettore Zagarese e Giuseppe Vena, ilquarantacinquenne coriglianese F.F.  imputato del reato di stalking per avere reiteratamente molestato M.F. classe 1941 e M.M.S. classe 1978, entrambi coriglianesi, con condotte minacciose e violenze tra cui: presentarsi notte tempo presso l’abitazione, insultare e minacciare di morte gli stessi intimandogli discendere per strada, danneggiare le autovetture di proprietà delle parti offese,sputare in volto agli stessi, colpire con un pugno M.M.S. cosicchè mediante detta condotta l’imputato cagionava un per durante stato d’ansia e paura nonché timoreper l’incolumità in capo alle parti offese anche costringendoli ad alterarae le proprie abitudini di vita.
( Fatti avvenuti in Corigliano Calabro fino al15.05.2009). L’imputato F.F. venne deferito presso la Procura della Repubblica di Rossano a seguito delle denunce/querele presentate dalle parti offese che nominavano quali propri difensori fiduciari l’avvocato Ettore Zagarese e l’avvocato Giuseppe Vena per essere tutelati e risarciti dalle condotte antigiuridiche poste in essere dall’ imputato. All’udienza dibattimentale vennero escusse le parti offese che ricostruirono tutte le vessazioni a cui erano state sottoposte da parte dell’imputato cosicchè il P.M. concludeva per la condanna dello stesso a mesi 10 direclusione; tesi a cui si associarono l’ avvocato Ettore Zagarese e l’avvocato Giuseppe Vena che chiedevano, altresì, la condanna dell’imputato al risarcimento del danno morale e materiale causato  alle parti offese nonché di condannarlo anche al pagamento delle spese processuali. Il Giudice valutato tutto il materiale probatorio condannava F.F. a mesi 10 di reclusione nonché al risarcimento del danno morale e materiale causato alle parti offese nonché al pagamento delle spese processuali.

Questo post é stato letto 23750 volte!

Author: Cristina

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *