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La Sezione Distrettuale di Catanzaro dell’associazione Avvocati Matrimonialisti Italiani comunica che il Tribunale per i Minorenni di Catanzaro, con decreto del presidente Luciano Ritrovato e del giudice relatore Teresa Chiodo, ha dichiarato che i nonni troppo invadenti non possono pretendere un diritto di visita nei confronti dei nipoti.
Il Tribunale sostiene come, a seguito dell’intervento della legge 54/2006 e per costante giurisprudenza della Cassazione, è stato riconosciuto non un vero e proprio diritto di visita dei nonni o degli altri congiunti, ma solo un interesse del minore ad una crescita sana ed equilibrata alla cui realizzazione possono contribuire anche le figure dei congiunti, a meno che non ci siano ragioni che ostano al mantenimento di tale rapporto.
Pertanto, i parenti di ciascun ramo genitoriale possono vedersi riconosciuto il proprio diritto solo quando sussiste un effettivo impedimento alla frequentazione del minore frapposto dai genitori, se tale impedimento è carente di ogni ragione e se esistono provate o dedotte serie circostanze che ne sconsigliano il rapporto. Nel caso specifico i nonni materni di due bambine avevano adito il Tribunale per i Minorenni nei confronti dei genitori delle nipotine affinché si potesse ottenere l’adozione di un provvedimento a tutela delle minori con la possibilità di incontrarle a loro piacimento.
Dall’istruttoria, però, è emerso che non sussisteva alcuna situazione pregiudizievole in danno delle minori tali da determinare l’adozione di provvedimenti limitativi della potestà genitoriale: le due bambine, serene, intelligenti e comunicative, erano infatti ben inserite nel contesto familiare, mentre i genitori delle bimbe, figure forti e rassicuranti, rappresentavano un valido riferimento affettivo ed educativo per la prole. Di contro, invece, si era manifestata in maniera evidente una situazione di forte conflittualità tra nonni e genitori delle bimbe, causata dalla totale ed ingiustificata disapprovazione dei nonni nei confronti dell’indirizzo educativo adottato dai genitori sulle figlie.
Nel decreto, il Tribunale evidenzia quanto sia innegabile che le gravi censure formulate dai nonni materni nei confronti soprattutto del genero, risultate non suffragate da idonei riscontri e aggravate dalle indebite intrusioni effettuate nella privacy familiare, costituiscono un’espressione di totale sfiducia nutrita dagli stessi nei confronti delle capacità genitoriali del papà e della mamma delle due minori. Azione che, peraltro, interferisce negativamente sul progetto educativo familiare e sull’armonico sviluppo della personalità crescente delle minori.
Per queste ragioni, il Tribunale per i Minorenni ha rigettato il ricorso dei nonni materni e ha ribadito che l’interesse dei nonni a frequentare i nipoti può essere preso in considerazione solo quando dalla mancata frequentazione derivi un pregiudizio a carico dei minori e come, nel caso specifico, una più intensa frequentazione tra le minori ed i nonni materni, attuata per via giudiziaria in un clima apertamente ostile e conflittuale, non si possa ritenere certamente rispondente all’interesse delle bambine.
Il Tribunale, infine, per il futuro, ha invitato i nonni materni a rapportarsi con le nipoti serenamente ed in maniera corretta “senza assumere iniziative suscettibili di interferire sul progetto educativo dei genitori o comunque idonee a non invadere l’ambito delle prerogative e dei poteri che appartengono al demanio esclusivo dei genitori esercenti la potestà; solo a tale condizione potrà ritenersi che il rapporto con i detti congiunti sia effettivamente essenziale ed utile per la crescita psicofisica delle bambine”.
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