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di Francesco Iriti
Ripercorrendo la complessa vicenda, Mantovano ha ricordato che la donna e’ stata ammessa al piano provvisorio di protezione il 31 luglio 2002, insieme alla figlia Denise Cosco, su proposta della Dda di Catanzaro.
Il 7 marzo 2005, la dda del capoluogo calabrese ha comunicato che, in relazione al procedimento penale in cui erano state utilizzate le dichiarazioni della Garofalo, la procura aveva chiesto l’archiviazione poiche’ quelle dichiarazioni non avevano trovato riscontri.
E’ proprio su questa basi che Mantovani sferra i suoi attacchi.
Egli ancora afferma che il 16 febbraio 2006 il programma di protezione provvisoria e’ stato cosi’ revocato.
La donna ha fatto ricorso al Tar che l’8 giugno dello stesso anno ha dato ragione alla collaboratrice. In questo periodo il programma e’ stato sempre in corso. Ma in seguito la donna ha rinunciato espressamente alle misure di protezione e la Commissione il 9 ottobre 2006 ha preso atto di questa rinuncia.
In base alla rinuncia il Tar il 23 novembre ha dichiarato improcedibile il ricorso. A questo punto Lea Garofalo ci ha ripensato, ha fatto appello al Consiglio di Stato che ha accolto l’istanza e la Commissione il 17 dicembre 2007 ha ripristinato il piano provvisorio di protezione.
La commissione ha quindi nuovamente chiesto alla dda di Catanzaro elementi precisi sui provvedimenti adottati in base al suo contributo processuale, ma questa, ha sottolineato Mantovano, ”non ha mai fornito riscontro”.
La donna e’ rimasta tuttavia nel programma fino al 9 aprile 2009 quando il Servizio centrale di protezione ha trasmesso la dichiarazione di rinuncia alle misure di tutela sottoscritta dalla Garofalo che e’ rientrata nella localita’ di origine.
Il sottosegretario, continua dicendo- ”abbiamo chiesto piu’ volte alla Dda di Catanzaro ed alla Direzione nazionale antimafia un parere: non vi e’ mai stato alcun riscontro”.
Con delibera del 12 novembre 2009 sono state quindi definitivamente revocate le misure di tutela. Il sistema di protezione quindi, ha sottolineato Mantovano, ha garantito a Lea Garofalo ogni tutela fin dal momento del suo ingresso nel programma, ma esso riesce ”solo se vi e’ rispondenza da parte del soggetto tutelato.
Qualsiasi tutela, anche al di fuori dei meccanismi di protezione, e’ impossibile se chi va protetto si sottrae alle misure di sicurezza che lo riguardano”
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