Centro regionale sangue, Ciambrone sulla sentenza della Corte Costituzionale

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La Corte Costituzionale sventa l’ ennesimo tentativo di delegittimazione del Capoluogo di Regione, in un settore tanto delicato quale quello della salute dei calabresi, e in una branca della medicina tra le più specializzate e nella quale Catanzaro vanta due incontestabili primati su scala regionale rappresentati, da una parte, dagli eccellenti risultati in termini di raccolta sangue che, da soli, costituiscono più del 34% del totale delle donazioni calabresi  – oltre 48 donazioni ogni mille abitanti, ben al di là dell’obiettivo di 40 donazioni fissato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità – e dall’altra, dal rilevante consumo di sangue a causa dei numerosissimi interventi di chirurgia oncologica, di neurochirurgia e di cardiochirurgia.
Sin dal 23 aprile 2011, all’epoca in qualita’ di Candidato Sindaco per la citta’ di Catanzaro, avanzavo seri dubbi sulla legittimita’ costituzionale della legge regionale che riguardava il Centro Regionale Sangue che il Consiglio Regionale si apprestava ad istituire, una volta licenziata la proposta di legge da parte della III Commissione consiliare.  Ebbene oggi la Consulta ha confermato le nostre censure depositando la Sentenza n. 131 del 21 maggio 2012, depositata in data odierna, con cui si sancisce l’illegittimita’ costituzionale della legge 18 luglio 2011 n. 24.
La Consulta, infatti, ha chiarito che l’istituzione del Centro regionale sangue di cui alla legge della Regione Calabria n. 24 del 2011 non è prevista nel piano di rientro dal disavanzo sanitario che, ricordiamolo, ha carattere vincolante. Infatti gli interventi individuati dal piano di rientro sono vincolanti per la regione, che è obbligata a rimuovere i provvedimenti, anche legislativi, e a non adottarne di nuovi che siano di ostacolo alla piena attuazione del piano di rientro.
Fra le censure accolte, su ricorso della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e da noi a suo tempo denunciate vi e’ quella riferita  all’art. 13 della legge della Regione Calabria n. 24 del 2011 per violazione dell’art. 81 Cost. La Corte Costituzionale, quindi, ha  dichiarato l’illegittimità costituzionale degli articoli 1, 2, 4, comma 1, 5, 10, comma 2, e 13 della legge della Regione Calabria 18 luglio 2011, n. 24 (Istituzione del Centro Regionale Sangue); nonche’ ha dichiarato, in via consequenziale, l’illegittimità costituzionale degli articoli 3, 4, commi 2 e 3, 6, 7, 8, 9, 10, comma 1, 11, 12 e 14 della legge regionale n. 24 del 2011.
Dobbiamo rilevare, per l’ennesima volta, che una legge regionale non sfugge alla censura della Consulta e cio’ richiederebbe, a nostro avviso, l’istituzione di un apposita Commissione di studio di esperti e cultori del diritto costituzionale a cui sottoporre preventivamente le leggi regionali per un parere di adeguatezza ai parametri costituzionali.

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Author: Cristina

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