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Il Comune di Catanzaro è stato condannato per condotta antisindacale dal Giudice del Lavoro del Tribunale della città capoluogo, per aver trasferito in altra sede lavorativa un dirigente sindacale UIL-FPL, dipendente dello stesso Comune, senza il necessario nulla osta dell’Organizzazione Sindacale.
La vicenda ha inizio nel maggio scorso quando la segreteria provinciale della UIL-FPL di Catanzaro, come riferito in una nota, si vedeva costretta “ad adire il Giudice del Lavoro affinché questi, ai sensi dell’art. 28 dello Statuto dei Lavoratori, riconoscesse che il Comune di Catanzaro aveva posto in essere comportamenti anti sindacali e ne ordinasse la cessazione e la rimozione degli effetti”.
Il dirigente sindacale, oggetto di tale provvedimento dal Comune, infatti, è dipendente assegnato al Settore Personale dell’Amministrazione comunale, e, con una delibera di Giunta della fine di aprile scorso, veniva trasferito “per incompatibilità ambientale” al Settore Servizi Sociali, i cui uffici sono dislocati a due chilometri di distanza da quelli in cui il dipendente svolgeva la sua attività lavorativa e, particolare rilevante, anche la sua attività sindacale in qualità di rappresentante della UIL-FPL.
Secondo l’organizzazione sindacale, questo atto di trasferimento illegittimo era da imputare ad alcune dichiarazioni fortemente critiche che il dirigente sindacale UIL-FPL aveva espresso in una partecipata assemblea dei lavoratori svolta qualche settimana prima.
Il Comune di Catanzaro – che si è costituito in giudizio, dinanzi al Giudice del lavoro dr.ssa Paola Ciriaco, rappresentata dall’avvocato Raffaele Mirigliani – ha sostenuto la legittimità del provvedimento di trasferimento, sollevando il fatto che il dirigente sindacale non appartenesse alla rappresentanza sindacale aziendale della UIL-FPL di Palazzo de Nobili.
La UIL-FPL, rappresentata in giudizio dall’avvocato Giovanni Spataro del Foro di Cosenza, lamentava invece la violazione dell’articolo 22 dello Statuto dei Lavoratori in quanto il Comune, nel disporre il trasferimento ad altra sede, non aveva chiesto il preventivo e necessario nulla osta della UIL-FPL in considerazione del ruolo di dirigente sindacale ricoperto dalla dipendente; parere al trasferimento in altra unità operativa che, secondo l’avvocato della UIL-FPL Giovanni Spataro, era previsto anche dal contratto collettivo quadro delle autonomie locali del 1998. In merito al ruolo della dirigente sindacale, contestato dal Comune costituito in giudizio, anche il giudice Ciriaco ha rilevato come la garanzia riconosciuta dallo Statuto dei lavoratori ai dipendenti che, “a prescindere dalla qualificazione meramente nominalistica della loro posizione nell’organismo sindacale suddetto, svolgano, per le funzioni specifiche da essi espletate, una attività tale da poterli far considerare responsabili della conduzione della rappresentanza sindacale”. E così, in effetti, è per la dirigente sindacale della UIL-FPL che operava nel settore Personale, notoriamente strategico e con molti dipendenti assegnati, mentre nel settore Servizi Sociali, con una ventina di dipendenti appena assegnati, non avrebbe potuto continuare a svolgere le prerogative di rappresentanza sindacale che le erano state assegnate.
Il segretario generale della UIL-FPL Calabria, Raffaele Gentile, si è detto compiaciuto per il provvedimento emesso dal Giudice del lavoro, sottolineando come “sorprenda che un Comune capoluogo di regione cada ancora in questi errori grossolani. A tal proposito – ha proseguito Gentile – invito il Sindaco di Catanzaro, on.le Rosario Olivo, ed il Direttore generale, a provvedere con sollecitudine alla rimozione del trasferimento dichiarato illegittimo con la sentenza del giudice Ciriaco”.
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