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La riconversione in ospedale di montagna del presidio ospedaliero di Soveria Mannelli rimane confermata. Così ha deciso il Tar Calabria, respingendo il ricorso proposto dallo stesso Comune che aveva chiesto l’annullamento dei decreti commissariali emanati per il riordino della rete ospedaliera regionale, nell’ambito del piano di rientro dal debito sanitario.
La parte ricorrente, temendo un ridimensionamento della sanità locale, si è rivolta al tribunale amministrativo deducendo “nullità ed illegittimità per incompetenza, per non essere il Commissario legittimato a surrogarsi nelle funzioni e nei compiti della Regione”, lamentando, inoltre, “eccesso di potere, sotto una pluralità di profili, avendo il Commissario ad acta ecceduto i limiti derivanti dal mandato della Presidenza del Consiglio dei Ministri: l’ospedale di Soveria Mannelli, riconvertito in presidio ospedaliero montano, costituisce, infatti, un ospedale che serve diversi comuni montani con popolazione significativa e con riguardo al quale va pure considerato il dato della precaria viabilità di collegamento con i presidi di riferimento di Catanzaro e presidi cd. Spoke di Lamezia, Crotone e Vibo Valentia”.
La Regione Calabria e l’Asp di Catanzaro, nel costituirsi in giudizio, hanno dedotto “in via preliminare l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse e difetto di legittimazione attiva, nonché per omessa impugnazione tempestiva dei provvedimenti presupposti. Nel merito, entrambe hanno dedotto l’infondatezza del ricorso. Si sono costituiti in giudizio anche il Commissario ad acta e le amministrazioni statali resistenti eccependo preliminarmente la tardività del ricorso relativamente agli atti presupposti, il difetto di legittimazione passiva delle amministrazioni statali, la carenza di interesse a ricorrere del Comune ed infine affermando l’infondatezza del ricorso proposto”.
Il Tar ha innanzitutto evidenziato che gli interventi individuati dal Piano di rientro allegato all’accordo, approvato e sottoscritto, tra il Ministero della Salute, il Ministero dell’Economia e delle Finanze e la Regione Calabria, “sono vincolanti, ai sensi dell’art. 1, comma 796, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per la Regione Calabria e le determinazioni in esso previste comportano effetti di variazione dei provvedimenti normativi ed amministrativi già adottati dalla medesima Regione Calabria in materia di programmazione sanitaria». Analogamente – riporta il testo della sentenza – l’art. 2, comma 95, della legge n. 191/2009 (legge finanziaria 2010) dispone che «gli interventi individuati dal piano di rientro sono vincolanti per la Regione, che è obbligata a rimuovere i provvedimenti anche legislativi e a non adottarne di nuovi che siano di ostacolo alla piena attuazione del piano di rientro». La vicenda in esame – afferma il Tar – si inquadra, pertanto, in quella che è stata definita “normativa emergenziale”, dettata da leggi finanziarie per il rientro di alcune regioni dal notevole disavanzo di bilancio, con la conseguenza che tale disciplina “speciale” ed emergenziale si sovrappone a quella ordinaria”.
Nel procedimento in questione, per il Tar non sussiste né l’incompetenza del Commissario ad Acta Giuseppe Scopelliti in quanto la sua nomina “è stata correttamente effettuata…”, né l’eccesso di potere, poiché la Legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato-legge finanziaria 2010, prevede che “il commissario adotta tutte le misure indicate nel piano, nonché gli ulteriori atti e provvedimenti normativi, amministrativi, organizzativi e gestionali da esso implicati in quanto presupposti o comunque correlati e necessari alla completa attuazione del piano”, compresa dunque, sottolinea il Tar, “la riconversione dell’ospedale di Soveria Mannelli”. Il Collegio osserva poi che “ la riconversione dell’ospedale di Soveria Mannelli non passa attraverso la riduzione dei servizi bensì la trasformazione delle prestazioni, con eliminazione dei ricoveri impropri”. E aggiunge “ciò che conta è che la riduzione dei posti letto non implica riduzione delle prestazioni che presentano livelli minimi di efficacia e di efficienza, in uno con il potenziamento dell’assistenza residenziale e domiciliare dei pazienti. A ben considerare, la trasformazione del presidio ospedaliero in questione in ospedale di montagna importa il richiamo ad una tipologia organizzativa che garantisce i servizi necessari per sopperire alle particolare esigenze del territorio…”.
Le considerazioni che hanno indotto il Tar a respingere il ricorso del Comune di Soveria Mannelli trovano la piena condivisione del Direttore generale dell’Azienda sanitaria provinciale di Catanzaro, Dott. Gerardo Mancuso, secondo il quale “questa sentenza riconosce la legittimità degli atti adottati per l’attuazione del piano regionale di rientro, in quanto l’azione di riorganizzazione è finalizzata non solo alla riduzione della spesa sanitaria, ma anche all’ottimizzazione dei servizi”.
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