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Valerio Carapelli
Pochi giorni fa la Corte Costituzionale, con sentenza n. 80 del 2010, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo inserito nella Finanziaria 2008, che fissava un limite massimo al numero dei posti degli insegnanti di sostegno, ma anche nella parte in cui escludeva la possibilità di assumere insegnanti di sostegno in deroga, in presenza nelle classi di studenti con disabilità. La Corte Costituzionale ha precisato preliminarmente che “i disabili non costituiscono un gruppo omogeneo”, evidenziando come sia importante “individuare meccanismi di rimozione degli ostacoli che tengano conto della tipologia di handicap da cui risulti essere affetta in concreto una persona”. Infatti, ciascun disabile necessita di un processo di riabilitazione individualizzato finalizzato ad un suo completo inserimento nella società, all’interno del quale l’istruzione e l’integrazione scolastica rivestono un ruolo di primaria importanza. La Corte Costituzionale, nell’ampia motivazione, pone l’accento sul diritto all’istruzione dei disabili riconosciuto sia dall’ordinamento internazionale che da quello interno, mettendo in rilievo la recente Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, adottata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 13 dicembre 2006, entrata in vigore sul piano internazionale il 3 maggio 2008 e ratificata e resa esecutiva dall’Italia con Legge 3 marzo 2009, n. 18, in cui l’art. 24 statuisce che gli Stati Parti «riconoscono il diritto delle persone con disabilità all’istruzione». La Corte, inoltre, evidenzia come la finalità della legge 104/92 sia quella di attuare il diritto all’istruzione dei disabili e l’integrazione scolastica degli stessi, volta “a garantire in tutto il territorio nazionale un livello uniforme di realizzazione di diritti costituzionali fondamentali dei soggetti portatori di handicap”. La Corte precisa anche che l’art. 12 della Legge 104/92 attribuisce al disabile il diritto soggettivo all’educazione ed all’istruzione a partire dalla scuola materna fino all’università e che il “diritto del disabile all’istruzione si configura come un diritto fondamentale”. Il godimento di tale diritto è pertanto garantito attraverso “misure di integrazione e sostegno idonee a garantire ai portatori di handicap la frequenza degli istituti d’istruzione”. Nell’ambito di tali misure, occupa un posto rilevante quella del personale docente specializzato che è “chiamato ad adempiere alle ineliminabili, anche sul piano costituzionale, forme di integrazione e di sostegno» a favore degli alunni diversamente abili”. L’Osservatorio Diritti dei Disabili e dei Malati esprime ampia soddisfazione per l’emanazione di questa recentissima sentenza della Corte Costituzionale, che è di grande importanza per la concreta attuazione del diritto allo studio dei disabili, soprattutto di quelli che versano in condizioni di gravità. L’associazione si batte da anni per la tutela dei diritti dei disabili e, in primis, di quello allo studio e alla realizzazione di una vera integrazione sociale delle persone diversamente abili. Già tempo addietro l’Osservatorio aveva promosso un’importante petizione sul diritto allo studio dei ragazzi portatori di handicap e sulla necessità di usufruire del supporto del docente di sostegno con rapporto individualizzato per i casi più gravi. È stata una petizione che ha raccolto un numero molto considerevole di firme nella società civile e che è giunta alle più alte cariche dello Stato e presa in grande considerazione dallo stesso Presidente della Repubblica. “Oggi – dichiara l’avv. Margherita Corriere, responsabile dell’Osservatorio – siamo gratificati da questa sentenza della Corte Costituzionale, perché ha ridato dignità alle persone disabili, nonché fiducia ai tanti genitori di ragazzi e bambini diversamente abili, che finalmente potranno sperare in un domani migliore. Quel domani che è dovere di tutti noi garantire al meglio per l’attuazione più autentica dei loro diritti fondamentali”.
VALERIO CAPARELLI
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COMUNICATO STAMPA
INSEGNANTI DI SOSTEGNO: SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE N. 80/2010
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 80, pubblicata nella gazzetta Ufficiale, I serie Speciale, n. 9 del 3 marzo 2010, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 413, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 ( Legge finanziaria 2008), nella parte in cui fissa un limite massimo al numero dei posti degli insegnanti di sostegno, nonché dell’art. 2, comma 414, della medesima legge finanziaria 2008, nella parte in cui esclude la possibilità, già contemplata dalla legge 27 dicembre 1997, n.449, di assumere insegnanti di sostegno in deroga, in presenza di classi di studenti con disabilità grave, una volta esperiti gli strumenti di tutela previsti dalla normativa vigente.
Specificatamente la legge finanziaria 2008, n. 244 prevede che “…il numero dei posti degli insegnanti di sostegno a decorrere dall’anno scolastico 2008/2009, non può superare complessivamente il 25% del numero delle sezioni e delle classi previste nell’organico di diritto dell’anno scolastico 2006/2007” modificando così la precedente normativa che prevedeva esplicitamente deroghe nell’assegnazione degli insegnanti di sostegno nei casi di alunni con disabilità particolarmente gravi.
I dubbi di costituzionalità relativi all’art. 2 della suddetta legge finanziaria, ora finalmente riconosciuti fondati, erano stati avanzati circa un anno e mezzo fa dall’ANMIC di Catanzaro durante le battaglie in favore dei bambini diversamente abili , costretti a rinunciare ad un loro sacrosanto diritto, sono stati sollevati dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana nell’ambito di un procedimento vertente tra il Ministero dell’Istruzione ed i genitori di una bambina, affetta da ritardo psicomotorio e crisi convulsive da encefalopatia grave, che avevano presentato ricorso contro il provvedimento con il quale l’amministrazione scolastica, in sede di formazione degli organici, aveva assegnato un docente di sostegno solo per 12 ore settimanali anziché per le 25 ore assegnate in precedenza.
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 80/2010 precisa che “i disabili non costituiscono un gruppo omogeneo. Vi sono, infatti, forme diverse di disabilità: alcune hanno carattere lieve ed altre grave. Per ognuna di esse è necessario, pertanto, individuare meccanismi di rimozione degli ostacoli che tengano conto della tipologia di handicap da cui risulti essere affetta in concreto una persona. Ciascun disabile è coinvolto in un processo di riabilitazione finalizzato ad un suo completo inserimento nella società processo all’interno del quale l’istruzione e l’integrazione scolastica rivestono un ruolo di primo piano”.
La Corte nella motivazione della sentenza, afferma, inoltre, che “ la scelta operata dal legislatore, in particolare quella di sopprimere la riserva che consentiva di assumere insegnanti di sostegno a tempo determinato, non trova alcuna giustificazione nel nostro ordinamento , posto che detta riserva costituisce uno degli strumenti attraverso i quali è reso effettivo il diritto fondamentale all’istruzione del disabile grave. La ratio della norma, che prevede la possibilità di stabilire ore aggiuntive di sostegno è, infatti, quella di apprestare una specifica forma di tutela ai disabili che si trovino in condizione di particolare gravità …Le disposizioni impugnate si appalesano irragionevoli e sono , pertanto, illegittime nella parte in cui, stabilendo un limite massimo invalicabile relativamente al numero di ore di insegnamento di sostegno, comportano automaticamente l’impossibilità di avvalersi, in deroga al rapporto tra studenti e docenti stabilito dalla normativa statale, di insegnanti specializzati che assicurino al disabile grave il miglioramento della sua situazione nell’ambito sociale e scolastico”.
Alla luce della sentenza sopracitata, l’ANMIC- Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi Civili, ritiene doveroso richiamare l’attenzione dell’Ufficio Scolastico Regionale, che a suo tempo si disinteressò palesemente a tale vicenda, di volersi attivare, in tempo utile in questa fase, dando seguito a quanto sancito dalla sentenza succitata, onde ripristinare i famosi 170 posti di sostegno tagliati, per effetto dell’entrata in vigore di tale norma, ormai dichiarata anticostituzionale, restituendo, anche se con grave ritardo quanto abusivamente tolto a tanti piccoli ragazzi diversamente abili Catanzaresi, cioè la possibilità di avere, per l’intero orario scolastico, la presenza dell’insegnante di sostegno.
E’ fondamentale che l’Ufficio Scolastico Regionale si attivi tempestivamente, al fine di mettere a punto tale specifica forma di tutela agli alunni disabili, che si trovino in condizione di particolare gravità, sin dall’inizio del nuovo anno scolastico allo scopo di evitare, come in passato, gravi disagi agli stessi.
E’ necessario che il dott. Mercurio Francesco, Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, non faccia soltanto demagogia, come è avvenuto sino ad ora, affermando di essere “ sensibile ed attento ai diritti delle persone più deboli ed in modo particolare degli alunni in disagio e con disabilità”, ma assuma regolarmente l’iniziativa atta a dare pratica applicazione alla citata sentenza della Corte Costituzionale.
Analogo invito viene rivolto ai politici locali perché si interessino, una buona volta per tutte, al fine di fornire servizi di supporto per gli studenti con difficoltà di apprendimento, anche come aiuto alle famiglie nel seguire il percorso scolastico dei figli, per sostenere situazioni di particolare bisogno sociale e territoriale.
Il Presidente Provinciale ANMIC
Avv. Sergio Lucisano