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L’assessore Regionale all’Agricoltura Michele Trematerra – informa una nota dell’ufficio stampa della Giunta regionale – interviene sull’adeguamento della tassa regionale sulla caccia, chiarendo che “si tratta di atti amministrativi dovuti per legge”.
“Infatti – spiega Trematerra – all’art. 23 la Legge 157/92 (Tasse di concessione regionale), comma 2, stabilisce che la tassa di cui al comma 1 è soggetta al rinnovo annuale e può essere fissata in misura non inferiore al 50 per cento e non superiore al 100 per cento della tassa erariale di cui al numero 26, sottonumero I, della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni.
Inoltre la Legge 31 marzo 2005 n. 43 all’art. 9, allegato 2-ter “modifiche alle tasse sulle concessioni governative” elenca gli importi aggiornati delle tasse sulle concessioni governative e fissa al Titolo II “Pubblica sicurezza” la tassa nazionale di rilascio e di rinnovo annuale della licenza di porto di fucile uso di caccia e abilitazione all’esercizio venatorio ad euro 168,00. Ed ancora, la Legge regionale 23 dicembre 2001 n. 47 all’art. 14 comma 2 stabilisce che dall’anno 2012 gli importi della tassa sulle concessioni regionali, come indicati nella tariffa allegata al decreto legislativo 22 giugno 1991 n. 230, sono aumentati del 20%.
Per cui la tassa regionale è stata aggiornata ad euro 100,80 determinati per come di seguito: euro 84,00 per effetto dell’art. 9 della legge 43/2005 (giusto il 50% della tassa governativa); euro 16,80 per effetto dell’art. 14 della L.R. 47/2011. Quindi – evidenzia infine Trematerra – l’aumento è frutto di disposizioni di legge applicate al minimo consentito. La mancata applicazione comporterebbe un danno all’erario sanzionabile dalla Corte dei Conti”.
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