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La sentenza n. 372/11 della sesta sezione del Consiglio di Stato pone a dir poco signficativi “paletti” in materia di elettrosmog e ripetitori per cellulari, così Giovanni D’Agata, componente del Dipartimento Tematico Nazionale “Tutela del Consumatore” di Italia dei Valori e fondatore dello “Sportello dei Diritti”.
Secondo la decisione della suprema corte amministrativa le antenne del segnale dei cellulari devono essere localizzate sul territorio in modo da ridurre al minimo l’emissioni di onde elettromagnetiche: spetta al Comune, prima di assentire la realizzazione di un nuovo impianto radio base, verificare se la nuova stazione potrà generare interferenze con quello già presente e autorizzato dall’amministrazione.
È preciso dovere dell’ente locale mettere in atto tutte le iniziative possibili a ridurre l’esposizione dei cittadini ai campi elettromagnetici e quindi di vigilare sulla potenziale dannosa proliferazione degli impianti.
Nell’accogliere il ricorso dell’azienda che gestisce i tralicci di telecomunicazione per alcuni gestori avverso la frettolosa autorizzazione di una giunta municipale ad un nuovo ripetitore radio di proprietà di un gestore telefonico nazionale che era destinato a sorgere a soli sette metri dall’impianto di proprietà della ricorrente, i giudici amministrativi hanno applicato il principio secondo cui se la nuova stazione di trasmissione del segnale dovrà sorgere molto vicino ad un altra operativa da tempo, l’amministrazione deve sempre controllare già in sede di istruttoria del nuovo titolo autorizzatorio l’eventuale situazione di conflitto con l’altro impianto di ripetizione d’onde attivo sul territorio comunale.
Non ci resta che lanciare l’appello, ovvio, a tutti quei comuni che nel corso degli anni hanno reso possibile la proliferazione nei propri territori di antenne di ogni tipo, affinché pongano un argine alla crescita dannosa d’impianti, che spesso risultano inutili, perchè incoraggiata dall’aspra concorrenza delle multinazionali della telefonia e verifichino puntualmente tutti i parametri di legge comprese le nuove importanti linee tracciate dalla decisione commentata.
Giovanni D’AGATA
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