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Lo ha stabilito il Consiglio di Stato con la sentenza n. 9021 del 16 dicembre scorso, respingendo il ricorso di un automobilista di Lecce che aveva investito un pedone sulle strisce pedonali.
Il trasgressore aveva sostenuto che il giorno dell’incidente procedeva in Lecce a velocità moderata e che si era subito fermato a soccorrere l’uomo investito.
Nella circostanza il pedone era rimasto gravemente ferito al volto e alla testa.
Ma i giudici respingendo le doglianze hanno sottolineato che “la sospensione della patente di guida ai sensi dell’art. 91 comma 4 t.u. 15 giugno 1959, n. 393 per un periodo massimo di due anni, in caso di investimento che abbia prodotto la morte o le lesioni personali gravissime o gravi, costituiva oggetto di un potere prefettizio tipicamente cautelare, autonomo rispetto all’esercizio dell’azione penale, il cui esercizio non presupponeva alcun accertamento di pericolosità del conducente, implicita nelle conseguenze causate dall’incidente”.
Secondo Giovanni D’AGATA componente del Dipartimento Tematico Nazionale “Tutela del Consumatore” di Italia dei Valori e fondatore dello “Sportello dei Diritti” la severa decisione dei giudici amministrativi si inserisce in un quadro normativo e giurisprudenziale di repressione degli illeciti sulle nostre strade imponendo ancora maggiori cautele da parte degli automobilisti.
Giovanni D’AGATA
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