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Più tutele per i soggetti indifesi quali i neonati con la sentenza n. 6220 del 18 febbraio 2011 della quinta sezione penale della Cassazione che Giovanni D’Agata, componente del Dipartimento Tematico Nazionale “Tutela del Consumatore” di Italia dei Valori e fondatore dello “Sportello dei Diritti” porta all’attenzione affinché costituisca da monito e contrasto contro un fenomeno, quale quello dei furti dalla culla, ancora diffuso nel Nostro Paese.
Secondo la Suprema Corte sussiste il reato di sequestro di persona di cui all’art. 605 del codice penale anche quando la vittima sia un neonato che per ovvie ragioni non può opporre resistenza o ribellarsi. Inoltre, per gli ermellini tale reato può ben concorrere con quello previsto all’articolo 574 del suddetto codice, la sottrazione di minori, perché diversi sono i beni giuridici protetti dalle norme incriminatrici.
Nel motivare la propria decisione la Corte parte dall’assunto secondo cui il bene giuridico che l’articolo 605 del C.p. intende tutelare non è la libertà di movimento in sé, ma la libertà fisica in quanto diritto fondamentale.
Per il minore, e ancor più per il neonato, sono i genitori che decidono per lui: se dunque il bambino è sottratto contro il consenso di mamma e papà, deve ritenersi implicito il dissenso del piccolo.
Nell’applicare tali principi al caso de quo i giudici di piazza Cavour hanno, infatti, confermato la custodia cautelare in carcere di una donna che fingendosi infermiera sottrasse un bambino dalla culla del reparto di ostetricia dell’ospedale di Nocera Inferiore (Salerno).
Il giudice di legittimità ha ritenuto anche applicabile il reato di sottrazione di minore anche perchè il diverso bene giuridico tutelato dall’articolo 574 del Codice penale è il diritto dell’affidatario dell’incapace a mantenere quest’ultimo sotto la propria custodia.
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