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La tesi sostenuta più volte da Giovanni D’AGATA, componente del Dipartimento Tematico “Tutela del Consumatore” di Italia dei Valori e fondatore dello “Sportello dei Diritti” secondo cui nei centri urbani è obbligatoria la contestazione immediata dell’infrazione per superamento del limite di velocità contestata a mezzo autovelox è confermata dalla recente sentenza 23 giugno 2010, n. 467 pronuncia del Tribunale di Viterbo che ha accolto l’appello proposto dal proprietario di un’autovettura riformando in questo modo la sentenza del giudice di pace impugnata, sulla base dell’assunto che, in base ad un’interpretazione sistematica della normativa di riferimento in particolare del comma 4, in maniera congiunta al comma 1 del medesimo articolo 4 della legge 1.8.2002, n. 168, qualora l’infrazione rilevata con apparecchiatura elettronica sia stata rilevata su strada urbana permane l’obbligo della contestazione immediata, pena l’inapplicabilità della sanzione.
Tale principio scaturente ictu oculi dalla normativa in questione è spesso stato disatteso da buona parte della giurisprudenza, anche di legittimità che con decisioni spesso contrastanti si è occupata della materia.
Infatti, la Corte di Cassazione in diverse decisioni (tra le pronunce più recenti si veda Cass. civ., sez. II, sentenza 30.4.2009, n. 10156, nonché Cass. civ., sez. II, 27.10.2005, n. 20873) ha sostenuto la superfluità della contestazione immediata dell’infrazione se rilevata con una delle apposite apparecchiature automatizzate, agganciando il principio – con un interpretazione singolare e restrittiva – al tenore letterale del quarto comma dell’articolo quattro della legge 1.8.2002, n. 168 che prevede in caso di utilizzo di autovelox o simili sistemi l’assenza dell’obbligo di contestazione immediata di cui all’articolo 200 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
Tale orientamento, però ha finito con l’apparire quale un ulteriore contributo ai comuni e agli altri enti che utilizzano le cosiddette multe seriali al fine di “far cassa” anche all’interno dei centri urbani.
La sentenza in discussione, secondo Giovanni D’AGATA, riporta la questione ad un riequilibrio e nell’ambito di un interpretazione che riteniamo sostanzialmente più corretta dell’intero impianto della normativa.
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