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Con delibera n. 104 del 19 febbraio 2016 , su proposta dei Ministri della Salute Beatrice Lorenzin e della Giustizia Andrea Orlando, il Consiglio dei ministri, in esercizio del potere sostitutivo a norma dell’articolo 8 della legge n.131 del 2003 , ha nominato Francesco Corleone Commissario unico del Governo per le procedure necessarie al definitivo superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari con il completamento delle Rems nella Regione Calabria (unitamente ad Abruzzo, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto ) .
Queste Regioni infatti non hanno ottemperato entro i termini agli obblighi di legge ad attivare le Residenze per l’Esecuzione delle Misure di Sicurezza (Rems) e prendersi in carico gli internati psichiatrici residenti sul proprio territorio. Il Commissariamento avviene dopo che Il Governo Renzi aveva in precedenza diffidato la Regione Calabria (assieme al Veneto, al Piemonte, alla Toscana, all’Abruzzo, al Lazio, alla Campania ed alla Puglia ) per la mancata attuazione degli obblighi previsti dalla Legge n. 81 del 2014 in merito alla definitiva chiusura degli Opg (Ospedali Psichiatrici Giudiziari).
Sempre rimanendo in tema di Tutela della Salute e Politiche Sanitarie in Calabria ,un comunicato del 19 febbraio 2016 del Ministro della Salute Beatrice Lorenzin informa in merito all’ammissione al finanziamento per la ristrutturazione dell’ospedale di Locri. Si sblocca quindi la ristrutturazione dell’ospedale di Locri. Infatti, il Ministero della Salute ha comunicato alla Regione Calabria l’adozione del provvedimento con il quale è stato ammesso a finanziamento l’intervento denominato “Ristrutturazione e messa a norma del Presidio ospedaliero di Locri”. Il Decreto, a firma del Direttore generale del Ministero della Salute Renato Alberto Mario Botti, prevede un finanziamento per un importo a carico dello Stato di 13.737.753,71 euro. Eventuali “maggiori oneri verificatesi in sede di realizzazione dell’intervento, restano a carico della Regione”. Nel decreto, infine, viene specificato che la “Regione Calabria assicura che l’aggiudicazione dei lavori inerenti al progetto avvenga entro il termine previsto dall’art. 1 comma 310*, della citata legge n.266 del 2005”.
[(* comma310). Al fine di razionalizzare l’utilizzazione delle risorse per l’attuazione del programma di edilizia sanitaria di cui all’articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, gli accordi di programma sottoscritti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell’articolo 5-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e dell’articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, decorsi diciotto mesi dalla sottoscrizione, si intendono risolti, limitatamente alla parte relativa agli interventi per i quali la relativa richiesta di ammissione al finanziamento non risulti presentata al Ministero della salute entro tale periodo temporale, con la conseguente revoca dei corrispondenti impegni di spesa. La presente disposizione si applica anche alla parte degli accordi di programma relativa agli interventi per i quali la domanda di ammissione al finanziamento risulti presentata, ma valutata non ammissibile al finanziamento entro ventiquattro mesi dalla sottoscrizione degli accordi medesimi, nonché alla parte degli accordi relativa agli interventi ammessi al finanziamento per i quali, entro nove mesi dalla relativa comunicazione alla regione o provincia autonoma, gli enti attuatori non abbiano proceduto all’aggiudicazione dei lavori, salvo proroga autorizzata dal Ministero della salute. Per gli accordi aventi sviluppo pluriennale, i termini di cui al presente comma si intendono decorrenti dalla data di inizio dell’annualità di riferimento prevista dagli accordi medesimi per i singoli interventi.].
Domenico Crea
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