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Il Tribunale di Reggio Calabria riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati: Dott. Giuseppe Campagna, Presidente, Dott.ssa Elena M.A. Luppio, Giudice, Dott. Marco Saran, Giudice, ha pronunciato l’ordinanza nel procedimento iscritto al n. 2662 dell’anno 2015 R.G.A.G. riservato all’udienza camerale del 30.10.2015, presentato dall’Ing. Giovanni Marino, Clementina Tripodi, Emanuela Laganà, Marino Giovanni e Neri Antonino, rappresentati e difesi tutti dall’Avv. Marino Maurizio Punturieri nei confronti di Meduri Giuseppe Salvatore, nella qualità di Sindaco di Melito Porto Salvo, rappresentato e difeso, dagli Avv.ti Giovanna M. Cusumano e Carlo Morace.
Il ricorso è stato depositato il 7.08.2015 dall’Ing. Giovanni Marino, Clementina Tripodi, Emanuela Laganà, Marino Giovanni e Nino Neri e chiedevano, che venisse accertata la sussistenza di una causa di incandidabilità e conseguentemente venisse pronunciata, la decadenza della carica di sindaco.
Gli esperti hanno preso ad esame anche la risposta inviata da Meduri, con la quale è stata eccepita, in via preliminare, l’inammissibilita’ e/o l’improcedibilita’ del ricorso, nonché la sua infondatezza in merito.
Esaminati gli atti formulati nel corso dell’udienza camerale del 30.10.2015, si è osservato in via preliminare, l’eccezione di nullità della procura conferita dal Meduri ai propri difensori, sull’assunto, che tale mandato sarebbe stato rilasciato dallo stesso Meduri, nella sua qualità di Sindaco.
Infatti dall’esame dell’atto difensivo, emerge chiaramente, che Meduri abbia rilasciato il mandato ai predetti legali, non come rappresentante del Comune di Melito di Porto Salvo, bensì quale persona fisica “privata”, non assumendo alcuna rilevanza decisiva nella comparsa di risposta, quando viene indicato l’inciso “nell’interesse del sindaco”, laddove questa indicazione serve ad identificare la carica del soggetto conferente e rappresentante.
Nell’atto viene riportato il codice fiscale della persona fisica di Meduri Giuseppe Salvatore e non quello del Comune di Melito di Porto Salvo.
D’altra parte a smentire la posizione di Marino e compagni, basta osservare che in giudizio non si è costituito il Comune in persona del suo sindaco protempore, Meduri Giuseppe Salvatore, né che lo stesso abbia inteso resistere nel presente giudizio in rappresentanza dell’amministrazione comunale, dunque non riveste la posizione di legittimata passiva.
Alla luce di tutto questo il ricorso è infondato e non può trovare accoglimento. Le spese del presente giudizio vanno a carico della parte ricorrente e il Pubblico Ministero rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti: Marino Giovanni, Clementina Tripodi, Emanuela Laganà, Marino Giovanni e Nino Neri al pagamento a favore di Meduri Giuseppe Salvatore delle spese processuali, in complesso 2.500.00 euro oltre Iva, Cpa e rimborso forfettario come previsto dalla legge.
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