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Ordinanza del sindaco di Palizzi relativa alla conduzione al guinzaglio di cani ed il divieto assoluto di portarli su alcune spiagge, consueti luoghi di balneazione, anche in virtù della recente igienizzazione
Il Sindaco,
Considerato che pervengono continue segnalazioni da parte di cittadini, i quali lamentano la presenza nei parchi gioco, giardini pubblici, marciapiedi, piazze, ecc. di deiezioni di cani e di gatti;
Considerato i rilevanti problemi di igiene pubblica, determinati dalle dette deiezioni su aree pubbliche in genere, anche in virtù del crescente numero di cani e di gatti presenti nell’area urbana, con possibili ricadute negative sull’igiene delle aree urbane;
Considerato, inoltre, che tutti i proprietari di cani, compresi i conduttori al guinzaglio, sono sempre responsabili del benessere, del controllo e della conduzione dell’animale stesso e rispondono, sia civilmente sia penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali o cose, provocati dall’accompagnamento degli stessi su area pubblica, particolarmente su marciapiedi, sedimi stradali, zone attrezzate per i bambini, piazze, parchi gioco, aiuole e giardini pubblici, nonché spiagge, consueti luoghi di balneazione.
Ritenuto opportuno emanare specifico atto, tendente alla salvaguardia dell’igiene del territorio dalle deiezioni di animali sulle aree pubbliche, nonché spiagge, consueti luoghi di balneazione ed alla tutela dell’incolumità dei cittadini da eventuali aggressioni da cani condotti a passeggio;
Visto il D.P.R 08.02.1954 n. 320 “Regolamento di Polizia Veterinaria”;
Visto il R.D. 27.7.1934 n. 1265;
Visto il Vigente Regolamento Comunale sulla Disciplina delle Sanzioni Amministrative;
Vista la legge 24.11.1981 n. 689; .
- Visto il T.U.E.L. del 18.8.2000 n. 267 art. 50;
- Visto l’Ordinanza del Ministero della Salute n. 209 del 06/09/2013
ORDINA
a) che, la conduzione di cani nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, avvenga con guinzaglio di lunghezza non superiore a mt. 1,50;
b) al proprietario e/o conduttore di gatti e cani di munirsi di apposita paletta o attrezzo similare, per la raccolta delle feci, al fine di rimuoverle immediatamente;
c) di depositare le feci, chiuse in sacchetti o involucri idonei, nei cassonetti stradali o, là dove
mancano, nei cestelli porta rifiuti;
d) di portare con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l’incolumità di persone o animali o su richiesta delle autorità competenti;
e) che il cane condotto al guinzaglio lo sia da persone in grado di gestirlo correttamente ed in sicurezza, rispetto alle caratteristiche fisiche ed etologiche dell’animale, nonché alle norme in vigore;
f) di assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato alle specifiche esigenze di interazione con persone e con animali, rispetto al contesto in cui vive.
ORDINA INOLTRE
a tutti i proprietari o affidatari di cani, a qualunque titolo:
a) di adottare idonee misure di custodia, atte ad evitare che l’animale possa uscire incustodito sulla pubblica via, nonché di adottare idonee misure di sicurezza, per prevenire eventuali aggressioni di cani posti a guardia di abitazioni, orti, giardini;
b) di educare i propri cani in modo da evitare che i continui latrati possano arrecare disturbo alla quiete pubblica ed alla civile convivenza;
c) nel periodo tra il 25 giugno ed il 30 settembre 2015, è fatto divieto assoluto di detenere o di condurre cani e gatti, siano essi custoditi, ovvero incustoditi sulle spiagge, consueti luoghi di balneazione, a Spropoli nella spiaggia sottostante il lato ovest del centro abitato, a Palizzi Marina nel tratto di spiaggia dal residence “La Vela” fino alla foce della fiumara “Palizzi” e nel tratto di spiaggia dal confine con Bova Marina al confine ovest di palazzo Nesci.
COMUNICA
che, ai sensi dell’art. 83, c. 2 del Regolamento di Polizia Veterinaria, di cui al D.P.R. 08.02.1954 n. 320, i cani da guardia possono essere tenuti senza guinzaglio e senza museruola, soltanto entro i limiti dei luoghi da sorvegliare, purché non aperti al pubblico. La medesima concessione è prevista per i cani da pastore e per quelli da caccia, quando vengono rispettivamente utilizzati per la guardia delle greggi e per l’attività venatoria, nonché per i cani delle Forze Armate e delle Forze di Polizia, quando sono utilizzati per servizio.
DISPONE
L’applicazione di una sanzione amministrativa, con un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 500,00, nel rispetto e con le modalità e i principi fissati dal Regolamento Comunale per la disciplina dell’applicazione delle sanzioni amministrative, per chiunque violi le disposizioni previste nella presente ordinanza.
La pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio online del Comune di Palizzi, nonché nei consueti modi e luoghi di diffusione.
Gli Agenti di Polizia Municipale e tutti gli altri agenti di Forza Pubblica sono incaricati della vigilanza per l’esatta osservanza della presente.
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