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L’Ing. Fabio Leandro Macheda, nella sua qualità di consigliere comunale eletto nella lista “L’Officina delle idee” e capogruppo dell’omonimo gruppo consiliare, è intervenuto in merito alla procedura di individuazione del soggetto attuatore per i servizi del progetto di accoglienza SPRAR.
L’esponente, pur plaudendo alla scelta dell’Amministrazione Comunale montebellese di aderire al bando, emanato con Decreto del Ministro dell’Interno del 7 ottobre 2015, attraverso una lunga ed articolata missiva, entra nel merito dei deliberati di Giunta (n. 82 del 22.12.2015 e n. 2 del 21.01.2016) coi quali è stata stabilita l’adesione al bando ed operata l’individuazione del soggetto attuatore dello stesso. Nel documento inviato al Sindaco, alla Giunta Comunale e, per opportuna conoscenza, al Responsabile del Procedimento e al Prefetto di Reggio Calabria, vengono mosse tutta una serie di circostanziate e precise osservazioni che vogliono evidenziare come l’iter procedurale adottato dall’Amministrazione Comunale sarebbe irrispettoso della normativa di riferimento.
Il Consigliere Macheda, argomenta circa il fatto che i servizi da affidare, stante le previsioni della Deliberazione EX AVCP n. 25/2012 (oggi Autorità Nazionale Anti Corruzione) e numerose altre disposizioni di legge, sarebbero stati da inquadrare all’All. IIB del Codice dei Contratti Pubblici, con la conseguenza di dover sottostare alla disciplina da esso prevista e di non poter, dunque, essere inquadrati all’interno di una semplice procedura a “manifestazione di interesse”, come invece è stato. Nello specifico, la nota rileva come dalle deliberazioni in questione emerga che la Giunta Comunale «abbia contravvenuto ai disposti dell’art.4 del D.lgs. 165/2001, degli artt. 78, 88 e 107 T.U.E.L. e dell’art. 51 della Legge n. 142/90, deliberando su materie che esulano la propria competenza e invadendo, nella fattispecie, il campo funzionale assegnato ope legis alla struttura dirigenziale dell’Ente».
In accordo con tali previsioni legislative, infatti, alla Giunta competono funzioni di indirizzo politico – amministrativo mentre spettano agli organi della struttura burocratica dell’Ente (dirigenti) le funzioni di gestione e più precisamente la responsabilità delle procedure d’appalto e la stipula dei contratti. Le considerazioni fatte dal Consigliere riguardano poi la circostanza che la Giunta «agendo sulla base del presupposto giuridicamente infondato, per il quale la procedura in discussione sarebbe una “manifestazione di interesse” e non un appalto pubblico, abbia espletato una gara che, di fatto, non trova riscontro in alcuna normativa comunitaria e/o nazionale e non rispetta i disposti di legge previsti dal Codice dei Contratti».
«Nello specifico – si legge ancora sulla nota – nonostante la rilevanza economica e progettuale del servizio, non è stata data adeguata diffusione e conoscibilità all’indizione della procedura selettiva, omettendo di emanare apposito avviso e dandone notizia solo tramite pubblicazione sull’albo pretorio dell’Ente». «La Delibera – scrive ancora Macheda – oltretutto, fissava un termine di ricezione delle offerte estremamente breve (dal 24 dicembre al 10 gennaio) ed a cavallo delle festività natalizie. Prova di ciò è che all’avviso hanno risposto solo tre concorrenti». La disamina effettuata dal consigliere continua poi evidenziando come «sia stata omessa l’indicazione di un prezzo a base di gara che, sebbene non si avesse certezza alcuna circa l’assegnazione del contributo da parte del Ministero dell’Interno, poteva comunque essere facilmente desunto» e come «non sia stato indicato alcun criterio di aggiudicazione, limitandosi nel deliberato a fissare solo i requisiti minimi di partecipazione alla gara e nessun ulteriore parametro finalizzato all’assegnazione di punteggi che, pur non sanando le difformità di legge, avrebbe, quantomeno, potuto portare alla formazione di una graduatoria di merito trasparente ed imparziale».
Inoltre «il Responsabile del Procedimento è stato nominato solo posteriormente all’individuazione del soggetto attuatore e non contestualmente all’indizione della procedura di gara come correttamente sarebbe dovuto essere». Non risulta infine «essere assegnato il CIG che, stante le previsioni normative, deve essere tempestivamente acquisito prima dell’avvio della gara al fine di assolvere agli obblighi di legge, ivi compresi quelli sulla tracciabilità dei flussi finanziari (ex art. 3 legge 136/2010 “Piano straordinario contro le mafie”) che, tra l’altro, sono sottoposti a sanzione (ex art. 6 della stessa legge n. 136)».
Alla luce di tali considerazioni, il Consigliere, al fine di garantire la corretta applicazione dei dispositivi di legge, ha chiesto al Sindaco e alla Giunta di voler valutare l’opportunità di «procedere in autotutela all’annullamento delle deliberazioni in questione e di tutti gli eventuali atti susseguenti e, contestualmente attivare le idonee e conformi procedure affinché comunque possa essere garantita la possibilità di partecipazione all’Avviso Ministeriale da parte del Comune di Montebello Ionico».
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