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Il consigliere regionale Giuseppe Giordano, a seguito di alcune segnalazioni provenienti dal mondo ambientalista, ha depositato una interrogazione a risposta immediata per avere chiarimenti da parte della regione Calabria in ordine al ricorso giurisdizionale presentato a suo tempo avverso il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 giugno 2012, con il quale è stata decretata la compatibilità ambientale e l’autorizzazione al successivo esercizio relativamente al progetto proposto dalla società S.E.I. S.p.A., concernente la realizzazione di una centrale termoelettrica alimentata a carbone, di potenza elettrica complessiva di 1320 MWe, da ubicarsi nella località Saline Ioniche nel Comune di Montebello Ionico (RC) e relative opere connesse..
Nell’interrogazione depositata si fa rilevare come il decreto, adottato dal Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell’art. 5, comma 2, lettera c) bis, l. 400/88, viene successivamente trasmesso alla Corte dei Conti al fine dell’esercizio del controllo preventivo di legittimità imposto sugli atti del Governo (art. 100 Cost) con richiesta di registrazione. La Corte dei Conti, con nota del 19 settembre 2012, “restituisce, ai sensi dell’art. 5 del dlgs 123/2011 il provvedimento non registrato”, con richiesta di documentazione e di numerosi chiarimenti strutturati in 8 punti in cui, sostanzialmente, il Giudice contabile solleva dubbi di legittimità in relazione a numerosi parametri sia costituzionali (punti B e C) che legali (punti F, G, H) ed esprime rilievi attinenti al difetto e alla contraddittorietà della motivazione (punti D ed E), precisando in conclusione che “resta inteso che il procedimento di controllo avrà decorrenza soltanto dalla data in cui il provvedimento perverrà per il tramite dell’Ufficio competente, completo della idonea documentazione, reputata indispensabile ai fini istituzionali di questo Ufficio”.
Successivamente, evidenzia il consigliere regionale, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, parzialmente tornando sui propri passi, aggira l’ostacolo rappresentato dalla sospensione della procedura di registrazione del DPCM disposta unitamente alla formulazione dei rilievi con l’adozione, da parte del Ministro dell’Ambiente del decreto n. 115 del 5 aprile 2013. Tale decreto, in larga parte sovrapponibile quanto a contenuti e dispositivo al DPCM, chiarisce che lo stesso, nonostante la lettera del dispositivo, non sia da interpretarsi quale atto amministrativo di valutazione della “compatibilità ambientale e autorizzazione al successivo esercizio (…)” della centrale e opere connesse, ma, solo e semplicemente, quale atto di indirizzo, a carattere evidentemente ed eminentemente politico, volto a superare il contrasto tra i competenti Ministeri, e come tale insuscettibile di essere sottoposto alla procedura di registrazione presso la Corte dei Conti,(al quale pure dal Governo era stato contraddittoriamente inviato. Nel Decreto del Ministro dell’Ambiente, il DPCM assume il tenore di mero atto preparatorio e presupposto la cui funzione sarebbe esclusivamente quella di superare “il mancato concerto con il (solo n.d.r.) Ministero per i Beni e le Attività Culturali di cui all’art. 7 comma 5 del dlgs 152/2006”.
Alla luce di tale nuovo provvedimento amministrativo, segnala l’esponente regionale, appare, come rilevato da numerose associazioni ambientalistiche, necessario procedere all’impugnazione del suindicato decreto del ministro dell’ambiente n° 115 del 5 aprile 2013 attraverso la formulazione di motivi aggiunti, atteso che l’omessa impugnazione determinerebbe l’improcedibilità per carenza di interesse del ricorso principale già presentato e più specificatamente rileverebbe l’atto successivo non oggetto di impugnazione.
L’interrogazione formulata intende sapere se la regione abbia provveduto ad impugnare il decreto n° 115 del 5 aprile 2013 emanato dal Ministro dell’Ambiente,in caso contrario, stante i tempi limitati, se non si intenda con urgenza dare mandato all’Avvocatura regionale a depositare l’ulteriore ricorso al fine di evitare un provvedimento di inammissibilità con tutte le conseguenze che si possono immaginare per la tutela della salute e del paesaggio di un intero territorio.
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Ottimo articolo, ne faro’ un punto di riferimento, chissa’ che quanto letto non possa aiutare anche me.