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Le
regole per gli aiuti all'olio di oliva e alle olive da tavola
(Decreto Mipaf n. 217, Gu n.180 del 3 agosto 2000)
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Il testo del decreto che recepisce le norme
Ue. La circolare applicativa diramata dal Ministero |
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Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale
n. 210 dell'8 settembre della circolare applicativa delle norme
nazionali (decreto Mipaf n. 217, Gu n.180 del 3 agosto 2000)
diramate in attuazione delle disposizioni comunitarie sugli
aiuti alla produzione di olio d'oliva e olive da tavola si completa
il quadro normativo di riferimento per i produttori che intendono
accedere ai contributi al settore concessi da Bruxelles.
In particolare la circolare Mipaf puntualizza alcuni aspetti
richiamati nel decreto ministeriale. Il provvedimento fa chiarezza
sugli obblighi contabili a carico delle imprese di trasformazione
e dei produttori olivicoli che intendono accedere agli aiuti
Ue. Tra gli impegni delle imprese da segnalare l'obbligo di
comunicare le scorte delle olive da tavola all'1 settembre 2000
anche se le modalità non sono state ancora chiarite.
Restano anche da definire, sempre per quanto riguarda le olive
da tavola, le sanzioni da adottare nei casi di irregolarità
nella tenuta dei registri (contenute in un provvedimento in
fase di approvazione).
Per il momento, infatti, è prevista soltanto una sanzione
in caso di mancata tenuta della contabilità.
Per finire le scadenze che restano le stesse degli aiuti all'olio
d'oliva: il 30 novembre 2000 per la denuncia di coltivazione
e il 30 giugno 2001 per la presentazione della domanda di aiuto.
Pubblichiamo il decreto del 21 giugno 2000, n. 217 recante
"disposizioni applicative del regime comunitario di aiuto
alla produzione di olive da tavola e di olio di oliva"
e la circolare applicativa.
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IL DECRETO
Il ministro delle Politiche agricole e forestali
Vista la decisione n. 227/2000/Ce della Commissione del 7 marzo
2000, notificata con n. C(2000)599, concernente la concessione
di un aiuto comunitario alla produzione di olive da tavola in
Italia;
Visto il regolamento Cee n. 136/66 del Consiglio del 22 settembre
1966 e successive modificazioni e integrazioni istitutivo di
una organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi
e in particolare l'articolo 5, paragrafo 4;
Visto il regolamento Cee n. 2261/84 del Consiglio del 17 luglio
1984, come modificato da ultimo dal regolamento Ce n. 1639/98
del Consiglio del 20 luglio 1998;
Visto il regolamento Ce n. 2366/98 della Commissione del 30
ottobre 1998, recante modalità di applicazione del regime
di aiuto alla produzione di olio di oliva per le campagne di
commercializzazione 1998/1999-2000/2001;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Visto l'articolo 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n.
428, sull'attuazione delle decisioni della Comunità europea
in materia di politica agricola comune;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e in particolare l'articolo
17, comma 3;
Ritenuta la necessità di emanare disposizioni di coordinamento
delle attività di attuazione della richiamata decisione
comunitaria n. 227/2000/Ce;
Acquisito il parere della Conferenza permanente tra lo Stato,
le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, reso
nella seduta del 1^ giugno 2000;
Udito il parere del Consiglio di Stato, reso dalla sezione per
gli atti normativi nell'adunanza del 15 maggio 2000;
Vista la nota n. 6537 del 6 giugno 2000, con la quale è
stata effettuata la comunicazione al presidente del Consiglio
dei ministri ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400;
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Decreta: Articolo 1
Oggetto
1. Il presente decreto detta disposizioni di coordinamento
delle attività di applicazione della decisione Ce n.
227/2000 della Commissione del 7 marzo 2000, notificata con
n. C(2000)599, di seguito denominata "decisione",
relativa alla concessione di un aiuto alla produzione di olive
da tavola per la campagna di commercializzazione 2000/2001
ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento Ce
n. 136/66 del Consiglio del 22 settembre 1966 e successive
modificazioni e integrazioni. Sono altresì previste
norme in materia di riconoscimento dei frantoi oleari nell'ambito
del regime comunitario di aiuto alla produzione dell'olio
di oliva di cui al richiamato articolo 5 dello stesso regolamento
Cee n. 136/66.
Articolo 2
Riconoscimento delle imprese di trasformazione delle olive
da tavola
1. Le domande di riconoscimento delle imprese di trasformazione
delle olive da tavola di cui all'articolo 4 della "decisione"
comunitaria devono essere presentate alle Regioni e Province
autonome di Trento e di Bolzano nel cui territorio sono ubicati
gli impianti di trasformazione. I relativi provvedimenti di
riconoscimento adottati dalle Regioni e Province autonome
sono comunicati, entro i successivi dieci giorni al competente
organismo pagatore, al ministero delle Politiche agricole
e forestali e all'Agecontrol Spa.
2. Il numero alfanumerico attribuito alle imprese di trasformazione
riconosciute di cui al comma 1 comprende anche la sigla della
provincia nel cui territorio sono ubicati gli impianti di
trasformazione delle olive da tavola.
3. La contabilità di magazzino di cui all'articolo
4 della "decisione" comunitaria deve essere tenuta
mediante uno specifico registro conforme al modello che sarà
predisposto a cura dell'Aima entro dieci giorni successivi
alla pubblicazione del presente decreto, composto da fogli
numerati e preventivamente vidimati dal competente ufficio
regionale o provinciale. L'Aima predisporrà altresì
i moduli della denuncia di coltivazione e della domanda di
aiuto di cui all'articolo 3.
4. Le imprese di trasformazione riconosciute comunicano al
competente organismo pagatore, riconosciuto ai sensi del regolamento
Ce n. 1663/95 della Commissione del 7 luglio 1995, alla Regione
o Provincia autonoma territorialmente competente e all'Agecontrol
i dati e le informazioni di cui all'articolo 6, comma 2, della
suddetta decisione comunitaria entro i termini ivi previsti.
Articolo 3
Denuncia di coltivazione e domanda di aiuto
1. La denuncia di coltivazione e la domanda di aiuto, di cui
rispettivamente agli articoli 5 e 7 della "decisione"
comunitaria, sono presentate all'organismo pagatore direttamente
o per il tramite delle organizzazioni di olivicoltori riconosciute
nell'ambito del regime dell'aiuto comunitario alla produzione
dell'olio di oliva.
Articolo 4
Erogazione dell'aiuto
1. L'organismo pagatore provvede, anche in forma anticipata,
alla erogazione dell'aiuto, determinato secondo i criteri di
cui agli articoli 9 e 10 della "decisione" comunitaria
e tenuto conto delle risultanze dei controlli svolti dalla competente
Regione o Provincia autonoma.
2. I coefficienti di trasformazione di cui ai richiamati articoli
9 e 10 sono determinati dall'organismo pagatore. Articolo
5
Comunicazioni
1. Ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di comunicazione
alla Commissione europea di cui all'articolo 11 della "decisione"
comunitaria, il competente organismo pagatore comunica al
ministero delle Politiche agricole e forestali:
a) entro il 10 luglio 2001, i quantitativi di olio equivalenti
alle produzione stimata delle olive da tavola trasformate,
nonché i coefficienti di trasformazione provvisori
di cui all'articolo 4;
b) entro il 1^ giugno 2002, i quantitativi di olio d'oliva
equivalenti alla produzione effettiva delle olive da tavola
trasformate, nonché i coefficienti di trasformazione
definitivi di cui all'articolo 10 della "decisione"
comunitaria.
Articolo 6
Riconoscimento di frantoi oleari
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, le Regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano esercitano, in coerenza con quanto disposto dal decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, le funzioni e i compiti
relativi al riconoscimento dei frantoi oleari previsto nell'ambito
del regime di aiuto alla produzione di olio d'oliva di cui
agli articoli 5 e 20 quater, paragrafo 1, del regolamento
Cee n. 136/66 del Consiglio del 22 settembre 1966 e successive
modificazioni e integrazioni e all'articolo 13 del regolamento
Cee n. 2261/84 del Consiglio del 17 luglio 1984 e successive
modificazioni e integrazioni.
2. Le Regioni e le Province autonome comunicano con tempestività
al competente organismo pagatore e all'Agecontrol nonché
con elenco trimestrale al ministero delle Politiche agricole
e forestali gli estremi dei provvedimenti di riconoscimento
dei frantoi oleari o di ritiro del riconoscimento stesso.
3. Il ministero delle Politiche agricole e forestali provvede
a consegnare, entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, a ciascuna Regione e Provincia
autonoma interessata gli atti concernenti i compiti e le funzioni
di cui al comma 1 non ancora esauriti ovvero relativi a questioni
o disposizioni di massima.
4. Restano in capo al ministero delle Politiche agricole e
forestali le liti pendenti alla data di entrata in vigore
del presente decreto. Il presente decreto, munito del sigillo
dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale
della Repubblica italiana. É fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarlo e di farlo osservare.
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LA CIRCOLARE APPLICATIVA
Agli assessorati all'Agricoltura delle Regioni e Province autonome
All'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo
Aima
All'Agecontrol Spa
Alle Unioni nazionali degli olivicoltori
Alle Confederazioni nazionali degli agricoltori
Alle Organizzazioni dei frantoiani
Alla Rappresentanza italiana presso la Comunità europea
Alla Commissione europea Direzione generale agricoltura - VI/A
1-3 e VI/C-4
Ai commissari di Governo presso le Regioni
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 180 del 3 agosto 2000 è stato
pubblicato il regolamento ministeriale 21 giugno 2000, n. 217
- in appresso denominato "regolamento ministeriale"
- con il quale vengono emanate disposizioni di armonizzazione
delle attività connesse con l'applicazione della decisione
2000/227/Ce della Commissione del 7 marzo 2000, concernente
la concessione di un aiuto alla produzione di olive da tavola
per la campagna di commercializzazione 2000/2001 in Italia.
Con la citata decisione comunitaria - di seguito denominata
"decisione" - il Governo italiano è stato autorizzato,
su sua richiesta, a esercitare per la suddetta campagna di commercializzazione
(1^ settembre 2000-31 agosto 2001) la facoltà prevista
dall'articolo5, paragrafo 4, del regolamento Cee n. 136/66 del
Consiglio del 22 settembre 1966, come da ultimo modificato dal
regolamento Ce n. 1638/98 del 20 luglio 1998 e consistente nella
possibilità di destinare al sostegno delle olive da tavola
una parte del quantitativo nazionale garantito (Qng) di cui
all'articolo 1, paragrafo 3, dello stesso regolamento Ce n.
1638/98 e, quindi, una parte dei fondi destinati all'aiuto alla
produzione di olio di oliva.
La presente circolare è diretta a fornire, nel pieno
rispetto dell'autonomia delle Regioni e delle Province autonome,
una opportuna illustrazione delle disposizioni della "decisione"
e delle norme di attuazione di cui al richiamato "regolamento
ministeriale".
I. Regolamento 21 giugno 2000, n. 217
1. Con l'articolo 1 del "regolamento ministeriale"
si precisa l'oggetto del provvedimento stesso, mentre con l'articolo
2 si individuano, ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300, le norme di raccordo delle attività
rientranti nella sfera di attribuzioni delle Regioni e delle
Province autonome relativamente, in particolare, al riconoscimento
delle imprese di trasformazione delle olive da tavola, al controllo
della contabilità di magazzino di dette imprese, alla
denuncia di coltivazione, agli attestati di produzione e alle
domande di aiuto, nonché alle comunicazioni di dati e
informazioni previste dall'articolo 6 della "decisione"
comunitaria.
L'articolo 3 attiene alle modalità di presentazione della
denuncia di coltivazione e della domanda di aiuto.
All'articolo 4 si rilevano i criteri di determinazione dell'aiuto
da corrispondere ai produttori aventi diritto, individuando
l'organismo competente all'erogazione dell'aiuto stesso e alla
determinazione dei coefficienti di trasformazione previsti dagli
articoli 9 e 10 della "decisione". L'organismo pagatore
al momento è rappresentato dall'Aima in liquidazione
e successivamente dall'organismo di coordinamento e/o dagli
organismi pagatori regionali riconosciuti ai sensi del regolamento
Ce n. 1635/95 della Commissione del 7 luglio 1995 e del decreto
legislativo 17 maggio 1999, n. 165, come precisato dall'articolo
2 del "regolamento ministeriale".
II. Decisione Ce/227/2000
1. La "decisione" prevede dettagliatamente le condizioni
e le modalità di concessione dell'aiuto ai singoli produttori;
condizioni e modalità che riflettono molto da vicino,
con le dovute varianti, quelle fissate per l'aiuto alla produzione
di olio di oliva. Ne consegue che le relative disposizioni comunitarie
e nazionali previste per l'aiuto all'olio di oliva sono applicabili,
per quanto compatibili, anche all'aiuto per le olive da tavola,
sulla base di specifiche modalità stabilite dall'organismo
pagatore.
1.1. In via preliminare all'articolo1 viene precisato che l'aiuto
è concesso per le olive raccolte in uliveti ricadenti
in territorio nazionale, dichiarate ai sensi dell'articolo 5
e trasformate per il consumo umano, secondo un metodo appropriato
a termini dell'articolo 2, paragrafo. 3, in una delle imprese
appositamente riconosciute.
1.2. Il riconoscimento delle imprese di trasformazione è
rilasciato, su domanda, dalla Regione o Provincia autonoma territorialmente
competente ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del "regolamento
ministeriale", previa verifica della sussistenza dei requisiti
e dell'assunzione degli impegni prescritti dagli articoli 4
e 6, ivi compreso l'impegno di istituire e tenere una specifica
contabilità di magazzino e quello di sottoporsi a tutti
i controlli previsti dal regime di aiuto in esame. Con il riconoscimento
deve essere attribuito uno specifico numero alfanumerico di
identificazione dell'impresa, riportante la sigla della provincia
nel cui territorio è collocato il relativo stabilimento,
in analogia con quanto operato per il riconoscimento delle imprese
di condizionamento di oli di oliva vergini ed extravergini ai
sensi del regolamento Ce n. 2815/98.
Appare utile, infine, segnalare che con decisione Ce notificata
in data 27 luglio c.a. (in corso di pubblicazione) è
stato prorogato al 31 luglio 2000 il termine di presentazione
delle domande di riconoscimento delle imprese di trasformazione.
1.3. Contabilità di magazzino - La prescritta tenuta
della contabilità di magazzino, così come articolata
nel registro standardizzato di lavorazione (in corso di elaborazione
da parte dell'Aima), dovrà essere completata e integrata
- fermo restando gli obblighi di natura finanziaria e fiscale
a carico del trasformatore - da un apposito registro (conforme
al modello allegato alla presente circolare), vidimato da parte
dei medesimi Uffici regionali competenti al rilascio dei registri
standardizzati di lavorazione, su cui riportare giornalmente
i dati e le informazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 3,
lettere b), c) e d).
Le verifiche della contabilità devono essere effettuate
secondo le modalità e i criteri fissati dall'articolo
8.
Al fine poi di consentire ai produttori di presentare la domanda
di aiuto e agli organismi di controllo (Regioni, Province autonome,
organismo pagatore e Agecontrol) di svolgere i controlli di
rispettiva competenza, ogni impresa di trasformazione riconosciuta
deve:
rilasciare, entro il mese successivo a quello dell'ultima consegna
di olive e comunque non oltre il 30 giugno 2001, a ogni produttore
interessato l'attestato di consegna di cui al registro standardizzato
e i documenti di cui al paragrafo 1 dell'articolo 6 relativi
al peso netto delle olive consegnate;
comunicare con rigorosa puntualità le informazioni e
i dati previsti dal paragrafo 2 dell'articolo 6 della "decisione"
entro i termini ivi previsti.
In tale ottica l'Agecontrol, anche su indicazione dell'organismo
pagatore e nell'ambito del proprio programma previsionale, provvederà
a svolgere, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, i controlli
nei confronti dei produttori interessati allo scopo di garantire
che per le stesse olive non vengano corrisposti due aiuti.
Nei casi contemplati dal paragrafo 4 dell'articolo 4 occorre
disporre con immediatezza la revoca del riconoscimento dell'impresa
interessata, conformemente alle modalità e procedure
previste per la revoca del riconoscimento dei frantoi oleari
di cui in seguito.
1.3. La denuncia di coltivazione e la domanda di aiuto, redatte
su moduli predisposti e messi a disposizione dall'Aima, devono
essere presentate entro i termini rispettivamente previsti dall'articolo
5 (30 novembre 2000) e dall'articolo 7 della "decisione"
(dal 1^ al 25 luglio 2000) e secondo le stesse modalità
fissate per l'aiuto alla produzione dell'olio di oliva, per
quanto ritenute, dal competente organismo pagatore, compatibili
con lo specifico regime di aiuto in esame.
Sia la denuncia di coltivazione che la domanda di aiuto possono
essere presentate all'organismo pagatore direttamente o per
il tramite delle Associazioni di olivicoltori riconosciute ai
fini dell'aiuto alla produzione dell'olio di oliva, previo espletamento
delle verifiche di cui all'articolo 8 del regolamento Cee n.
2261/84 e successive modifiche.
1.4. Determinazione e pagamento dell'aiuto. L'importo dell'aiuto
da erogare ai produttori aventi diritto va determinato mediante
l'applicazione dei criteri fissati dagli articoli 3 e 10 della
"decisione", tenendo conto delle risultanze di tutti
i controlli e verifiche prescritti dal regime di aiuto.
III. Adempimenti delle Regioni e Province autonome
1. Le Regioni e le Province autonome - nell'ambito della rispettiva
autonomia e in coerenza con le previsioni del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300, nonché del decreto legislativo
29 maggio 1999, n. 165 come da ultimo modificato dal decreto
legislativo 15 giugno 2000, n. 188 - sono chiamate a:
- ricevere e istruire le domande di riconoscimento delle imprese
di trasformazione delle olive da tavola;
- adottare i provvedimenti di concessione o di sospensione del
riconoscimento delle suddette imprese, dandone comunicazione
all'organismo pagatore, all'Agecontrol e al ministero ai sensi
dell'articolo 2 del "regolamento ministeriale";
- effettuare ai sensi dell'articolo 8 della "decisione"
le verifiche della contabilità di magazzino delle imprese
riconosciute, rilevandone con apposito e dettagliato verbale
le eventuali irregolarità, nonché esprimendo una
valutazione conclusiva sulla affidabilità della contabilità
stessa e in particolare sui quantitativi di olive consegnate
e trasformate, anche ai fini dell'eventuale applicazione delle
disposizioni di cui all'articolo 10 della "decisione".
Copia del verbale deve essere sollecitamente trasmessa all'organismo
pagatore ed eventualmente all'Agecontrol;
- procedere alla contestazione delle accertate irregolarità
ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, come modificata
dall'articolo 4 della legge 23 dicembre 1986, n. 898, ai fini
dell'applicazione delle relative sanzioni amministrative.
IV. Riconoscimento dei frantoi oleari
L'articolo 6 del "regolamento ministeriale" prevede
in via ricognitiva che, ai termini del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300, le funzioni e i compiti connessi con il
riconoscimento dei frantoi oleari nel quadro del regime comunitario
dell'aiuto alla produzione dell'olio di oliva rientrano nella
sfera delle attribuzioni delle Regioni e delle Province autonome
di Trento e di Bolzano.
Appare utile rilevare che sin dalla prima entrata in vigore
del regolamento Cee n. 2261/84 del Consiglio del 17 luglio 1984,
al riconoscimento dei suddetti stabilimenti ha provveduto direttamente
la scrivente Amministrazione.
L'istruttoria, invece, delle relative domande è stata
svolta dai competenti uffici regionali degli assessorati all'Agricoltura,
i quali potranno assicurare da subito, in virtù della
piena conoscenza della vigente normativa comunitaria e nazionale
e della lunga e rilevante esperienza acquisita nella specifica
materia, un puntuale assolvimento dei nuovi adempimenti.
Nel corso della riunione del giorno 27 luglio c.a. svoltasi
presso questo ministero, con la partecipazione di rappresentanti
delle Regioni e delle Province autonome, nonché dell'Aima
e dell'Agecontrol, si è proceduto altresì a una
ricognizione esaustiva delle richiamate normative e delle modalità
di espletamento dei relativi procedimenti e adempimenti amministrativi.
In tale ottica, mentre si assicura che la scrivente Amministrazione
sta provvedendo, in forza del comma 4 dell'articolo 6 del "regolamento
ministeriale", a definire i procedimenti amministrativi
già avviati ai sensi degli articoli 7 e 10 della legge
n. 241 del 1990, si segnala la necessità che da parte
dei competenti Servizi regionali e delle Province autonome si
proceda con assoluta urgenza all'attivazione del procedimento
amministrativo a termini della stessa legge n. 241/90, nei confronti
dei frantoi oleari costituenti oggetto di segnalazione dell'Agecontrol
ai fini della eventuale revoca del riconoscimento anteriormente
all'inizio della prossima campagna 2000/01.
Si ritiene utile, infine, rappresentare l'esigenza che gli stessi
Servizi regionali o provinciali procedano ad assumere direttamente
i provvedimenti di nuovi riconoscimenti o di variazione della
titolarità di frantoi, le cui pratiche sono state da
ultimo inviate a questa Amministrazione, tenendo conto particolarmente
delle proposte di revoca comunicate dall'Agecontrol o da altri
organismi di controllo.
Al fine comunque di garantire un corretto espletamento dei nuovi
adempimenti, si dà assicurazione della incondizionata
e piena disponibilità e collaborazione dei competenti
servizi della scrivente Amministrazione, dell'Aima e dell'Agecontrol
per ogni ulteriore chiarimento.
Note:
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione
competente per materia, ai sensi dell'articolo 10, comma 3,
del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle
leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato
con Dpr 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare
la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- La decisione della Commissione n. 227/2000/Ce del 7 marzo
2000, recante disposizioni sulla concessione di un aiuto alla
produzione di olive da tavola in Italia.
- Si trascrive il testo dell'articolo 5, paragrafo 4 del regolamento
Cee n. 136/66 del Consiglio del 22 settembre 1966, come da ultimo
modificato dal regolamento Ce n. 1638/98: "4. Il Consiglio,
che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione,
adotta le norme generali di applicazione del presente articolo.
Secondo la stessa procedura il Consiglio può decidere
di destinare una percentuale da determinare dell'aiuto alla
produzione assegnato all'insieme o a una parte dei produttori
al funzionamento d'azioni di carattere regionale volte a migliorare
la qualità della produzione oleicola.
Le modalità d'applicazione del presente articolo sono
adottate secondo la procedura prevista all'articolo 38 ed eventualmente
secondo la procedura prevista all'articolo 13 del regolam |
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collaborazione con Ciccio il Gigante Buono
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